Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16002 del 01/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 01/08/2016), n.16002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2688-2015 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO CALOJ giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5662/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/10/2014, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La Corte di appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da A.L. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città avendo accertato che la ricorrente aveva ingiustificatamente omesso di notificare l’appello ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione nel termine di 25 giorni prima di tale udienza previsto dall’art. 435 c.p.c..

2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la A. denunciando la violazione degli artt. 291, 421 e 435 c.p.c. e dell’art. 6 della CEDU oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1.- Il Ministero della Giustizia, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato, è rimasto intimato.

2.2.- La ricorrente in data 21 giugno 2016 ha depositato memoria.

3.- Tanto premesso va preliminarmente rilevato la memoria illustrativa della ricorrente è stata depositata solo due giorni prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio ed è perciò tardiva e come tale inammissibile.

3.1.- Va inoltre rilevato che il ricorso pur inizialmente notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli è stato poi nuovamente notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in data 19 maggio 2016 (cfr. relata allegata agli atti).

3.2.- Orbene la notifica del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla se effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’ Avvocatura generale dello Stato. Ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima (cfr. in termini Cass. s.u. ordinanza interlocutoria n. 608 del 2015) e tale nullità è sanata in forza della rinnovazione della notifica quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass. n. 710 del 2016).

4.- Nel merito il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

4.1.- L’art. 435 c.p.c., comma 3 prescrive che “tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”. La disposizione stabilisce un termine nell’interesse dell’appellato e dell’esercizio consapevole dei suo diritto di difesa, di cui, però, l’appellato medesimo può disporre.

4.2.- La notifica dell’atto di appello eseguita oltre tale termine non può essere equiparata ad una notifica omessa o inesistente. Ne è conferma il fatto che la costituzione dell’appellato è idonea a sanare la violazione del termine posto che l’art. 435 c.p.c., comma 3.

4.3.- Nel rito del lavoro, l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del temine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto – forma dell’arto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell’udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163 c.p.c., n. 7 e art. 342 c.p.c.), tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili “ex tunc”, con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall’art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c., comma 3), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante (v., tra le altre, Cass. n. 4461 del 1993; Cass. n. 1093 del 1994; Cass. n. 7957 del 1994; Cass. n. 3373 del 1996; Cass. n. 18165 del 2004; Cass. n. 488 del 2010. Si veda anche, di recente Cass. n. 19818 del 2013 e Cass. n. 16479 del 2015).

4.4.- In particolare, autorevolmente Cass. n. 4461/1993 cit., dopo aver sottoposto ad esame critico un precedente diverso orientamento, ha evidenziato che esso si risolverebbe “nell’imposta necessità di osservanza di un vero e proprio termine perentorio, quale sarebbe quello nascente dall’obbligo dell’attore di notificare al convenuto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione in un lasso di tempo compreso fra il rilascio del decreto medesimo e l’ultimo giorno utile ai fini del rispetto del termine dilatorio a comparire: ciò che, da un lato, urta contro il divieto, per il giudice, risultante dall’art. 152 c.p.c., di stabilire termini perentori fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, dall’altro lato, non si accompagna ad alcuna chiarificazione in ordine alla regula iuris da applicare nel caso in cui dal decreto suddetto risulti una data dell’udienza di discussione fissata in guisa tale da non consentire in alcun modo all’attore o all’appellante il rispetto del termine minimo di comparizione”.

4.5.- Adesivamente occorre ancora rilevare che di recente questa Corte, a Sezioni unite, cogliendo l’occasione rappresentata dalla questione dell’omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 ha affermato “che il principio del giusto processo… non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso” ed ha richiamato la dottrina per sottolineare che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddicono, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio” (Cass. SS. UU. n. 5700 del 12 marzo 2014).11 mancato rispetto del termine di venticinque giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 3 determina la nullità e non inesistenza della notificazione ed il giudice, ove l’appellato non si sia costituito, deve autorizzare la rinnovazione della medesima.

4.6.- In conclusione e per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, ex art. 375 c.p.c., n. 5, con ordinanza in camera di consiglio e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che procederà all’esame delle censure formulate nell’atto di appello e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

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