Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16001 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7122/2018 proposto da:

Comune di Alassio (C.F. – P.Iva: (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore C.E., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Simone Contri (C.F.: (OMISSIS)), in Alassio (SV) alla

Piazza Libertà n. 1, che lo rappresenta e difende in virtù di

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)),

residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo

BERTERO del Foro di Torino (C.F.: (OMISSIS)) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carlo BORELLO, in Roma alla

Via San Tommaso d’Aquino n. 116, in virtù di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 1130/18/2017 emessa dalla CTR Liguria in

data 26/07/2017 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

T.E. presentava ricorso avverso un avviso accertamento per ICI relativo all’anno 2010 emesso dal Comune di Alassio per non essere stata riconosciuta la detrazione per dimora abituale dell’immobile per il nucleo familiare.

Il ricorrente deduceva che la propria residenza era nel detto Comune e, conseguentemente, non poteva essere disconosciuta la detrazione.

Nelle sue difese il Comune rilevava come la residenza fosse stata riconosciuta al solo ricorrente, mentre risultava che la moglie abitasse e risiedesse in provincia di Torino; non era, pertanto, riconoscibile la detrazione per l’immobile, avendo i coniugi una diversa residenza ciascuno.

La commissione tributaria provinciale, con sentenza dell’11.4.2014, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso la detta sentenza proponeva appello il contribuente.

Con sentenza del 5.7.2017 la CTR Liguria accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, dichiarava che il contribuente aveva diritto alle agevolazioni per l’abitazione principale con riferimento al 50% della quota di sua proprietà, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che, per il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, abitazione principale è solo quella in cui dimorano, congiuntamente, il contribuente e la sua famiglia, a meno che non sia provato che la dimora separata sia dovuta a separazione o divorzio, l’immobile posseduto e abitato da uno solo dei coniugi era soggetto ad ICI;

2) tuttavia, poichè, nel caso di specie, il contribuente e la coniuge erano proprietari nella misura del 50% ciascuno delle due abitazioni, rispettivamente, nel Comune di Alassio e nel Comune di Torino, doveva essere riconosciuto come gli stessi avessero diritto al riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale almeno nella misura del 50% di loro proprietà;

3) diversamente opinando, si sarebbe verificata l’ipotesi in cui gli stessi, pur risiedendo per motivi particolari in abitazioni differenti delle quali erano proprietari ciascuno, come detto, nella misura il 50%, non avrebbero potuto conseguire alcun beneficio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Alassio, sulla base di quattro motivi.

T.E. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che era stato pacificamente rilevato che la moglie del contribuente risiedeva in Provincia di Torino e già aveva beneficiato dell’esenzione ICI per tale immobile e che egli non era nè separato nè divorziato e non svolgeva alcuna attività ad Alassio, dove l’utenza dell’acqua era risultata inattiva da tempo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 43 e 144 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, attraverso l’attestazione dei consumi idrici, era stato dimostrato l’utilizzo sporadico, da parte del contribuente, dell’immobile sito in Alassio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il travisamento della prova, con conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR considerato che era stata fornita la prova che l’immobile di Alassio era utilizzato saltuariamente e che la moglie del contribuente risiedeva altrove e con riferimento all’immobile sito a Torino aveva già usufruito della detrazione fiscale, laddove quest’ultimo non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alle due residenze separate e lontane.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che il trattamento fiscale (agevolativo) previsto per l’abitazione principale ai fini ICI può essere applicato ad un solo immobile per nucleo familiare su tutto il territorio nazionale e che il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale (quale la disgiunta intestazione di residenze fra coniugi).

4.1. I motivi, siccome strettamente connessi, meritano di essere trattati congiuntamente e si rivelano, per quanto di ragione, fondati, avuto particolare riguardo all’ultimo.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 (come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b, con decorrenza dal 1 gennaio 2007) così dispone:

“Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Lire 180.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” (la sottolineatura è dello scrivente).

Nel caso in cui il soggetto passivo dell’ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato, ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi, bensì quella della famiglia (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18096 del 05/07/2019).

Ai fini della detrazione ICI prevista per l’abitazione principale (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), deve, quindi, provare che esso costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari (Sez. 5, Ordinanza n. 15439 del 07/06/2019), non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (in applicazione di tale principio, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile de quo costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie) e invece difetti nei familiari (Sez. 5, Sentenza n. 14389 del 15/06/2010).

A tal fine per “abitazione principale” non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (Sez. 5, Ordinanza n. 13062 del 24/05/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 6845 del 08/03/2019).

4.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, ma secondo principi applicabili anche nel presente caso, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso (cfr. Cass. n. 2109/2009; conf. Cass. n. 16355/2013, 25889/2015, 16604/2018).

In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va quindi riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione (cfr. Cass. n. 13335/2016).

La CTR non ha fatto applicazione corretta del citato principio, avendo ritenuto che entrambi i coniugi avessero diritto, sia pure nella misura del 50% ciascuno, alla detrazione fiscale per abitazione principale, senza verificare se l’appartamento sito in Alassio rappresentasse la dimora abituale del nucleo familiare (cioè fosse in concreto destinato in via principale a residenza familiare).

Invero, ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237/2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia.

Per il sorgere del diritto alla detrazione, quindi, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se (come è pacifico nel caso di specie) i suoi familiari dimorino altrove. Il concetto di abitazione principale considerato dalla norma – tenuto conto della identità della ratio ispiratrice, tesa comunque a tutelare una specifica situazione fattuale involgente i membri della famiglia – richiama quello tradizionale di “residenza della famiglia” desumibile dall’art. 144 c.c., comma 1, che è da tenere distinta dai luoghi di eventuali domicili fissati altrove ai sensi dell’art. 45 c.c. e deve intendersi come il luogo di ubicazione della casa coniugale, perchè questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza (Cass. n. 14389 del 15/06/2010; Cass. n. 12269 del 19/05/2010).

4.3. In ogni caso, la detrazione fiscale potrebbe riferirsi unicamente, e per intero, all’appartamento destinato in via principale a residenza familiare, non potendosi frazionare tra due appartamenti (che si troverebbero in rapporto di principalità/accessorietà – marginalità), uno dei quali, peraltro (quello sito nel Comune di Torino), non viene neppure indicato come residenza familiare, sia pure a tempo parziale.

Invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. Ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che, come correttamente osservato dalla CTR, è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale.

Tale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, nel qual caso si assiste ad un una disgregazione del nucleo familiare, con la conseguenza che l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale.

Il contribuente non ha neppure addotto il verificarsi di una frattura del rapporto con la moglie in Torino ed ha preteso il diritto all’agevolazione sulla sola base della residenza in Alassio, fatto di per sè irrilevante, in quanto, come visto, la norma riconosce l’agevolazione solo all’unità immobiliare adibita ad abitazione del contribuente e della sua famiglia.

4.4. Senza tralasciare che l’agevolazione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, proprio perchè trattasi di agevolazione, ha natura eccezionale, di talchè si impone una interpretazione rigorosa; le norme agevolative fiscali, infatti, sono di stretta interpretazione e, quindi, non estensibili ai casi non espressamente previsti, perchè costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. (ex pluribus, Cass. n. 695 del 16/01/2015). L’interpretazione rigorosa, dunque, deve sorreggere anche quella relativa all’ultimo inciso del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso di rigettare l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dal consolidamento dell’orientamento di questa Corte nel senso esposto in motivazione solo dal 2017, per compensare le spese relative ai gradi di merito, laddove quelle del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal ricorrente; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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