Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. I, 03/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 03/01/2011), n.16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso l’avvocato BUSSA

ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F.M.;

– intimata –

sul ricorso n. 4829/2007 proposto da:

L.F.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 33, presso l’avvocato GIGANTE PIETRO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1427/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BUSSA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GIGANTE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilita’ di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 24 gennaio – 10 luglio 2003 – preceduta da sentenza non definitiva del 12 ottobre 2001, con la quale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in (OMISSIS) da L. M. e L.F.M., dal quale era nata una figlia l’ (OMISSIS) – il Tribunale di Roma disponeva l’affidamento della minore alla madre, con disciplina del diritto di frequentazione del padre, e stabiliva l’obbligo del L. di corrispondere alla L.F. l’assegno di divorzio di Euro 400,00 mensili e il contributo di Euro 350,00 mensili per il mantenimento della comune figlia, fissando la decorrenza dell’uno e dell’altro assegno dalla data della sentenza, con rivalutazione automatica dei predetti importi, secondo gli indici ISTAT, a partire dal 1 febbraio 2004 con riferimento all’indice del mese di gennaio 2003 di deliberazione della decisione e con l’obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche, di studio e sportive della figlia. Detta sentenza veniva impugnata dal L. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. La L.F., costituendosi in giudizio, resisteva al gravame, proponendo a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere l’aumento ad Euro 650,00 mensili del contributo paterno al mantenimento della figlia minore.

La Corte adita, con sentenza in data 22 febbraio – 22 marzo 2006, determinava in Euro 650,00 al mese il contributo onnicomprensivo – includente la partecipazione alle spese straordinarie – dovuto dal L. per il mantenimento della figlia minore, G., con decorrenza, modalita’ di pagamento e rivalutazione automatica annuale come stabilito nella sentenza impugnata; confermava nel resto la impugnata sentenza.

Avverso detta sentenza L.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria. L.F. M. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo contenente una duplice censura il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata violerebbe Legge sul Divorzio, art. 5, comma 6 e 9, e art. 6.

Inoltre la motivazione sarebbe carente e contraddittoria per piu’ profili. Con il ricorso incidentale la L.F. impugna la sentenza della Corte d’Appello di Roma nella parte in cui ha determinato il contributo di mantenimento della figlia G. in Euro 650.00 mensili, includendo in detta somma la’ partecipazione alle spese future straordinarie per la parte dovuta dal L., perche’ tale decisione sarebbe in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed in particolar modo per insufficiente e lo contraddittoria motivazione sul punto pure decisivo della controversia.

Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perche’ proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Il D.Lgs. 2 febbraio del 2006, n. 40, art. 6 ha inserito nel c.p.c. l’art. 366 bis, il quale stabilisce che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto e che, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. A norma dell’art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il D.Lgs. n. 40 del 2006 e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 038 Supp. Ord. del 15 febbraio 2006, per cui, in virtu’ del disposto dell’art. 10 disp. gen., e’ entrato in vigore il 2 marzo 2006.

Da tale data, pertanto, trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c. La sentenza impugnata risulta pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 22 marzo 2006, quando gia’ era entrato in vigore l’art. 366 bis c.p.c. Entrambi i ricorrenti non hanno ottemperato a tale disposizione di legge, non avendo concluso i motivi di ricorso con la formulazione del prescritto quesito di diritto.

Pertanto entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la integrale compensazione tra le parti, dato l’esito del giudizio, delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese. In caso di diffusione del presente: provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati indicativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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