Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15999 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.15999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5144-2019 proposto da:

D.S.V., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

CAROE’;

– ricorrente –

contro

M.S., D’.CE., P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n, 584/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.S.V. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 18 giugno 2018, n. 584/2018, resa dalla Corte d’appello di Messina.

Rimangono intimati, senza aver svolto attività difensive, M.S., D’.Ce. e P.D.. La Corte d’appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da D.S.V. contro la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Messina, che aveva dichiarato che il D.S. avesse occupato e disposto senza titolo delle botteghe site in via (OMISSIS), di proprietà di M.S., condannando il convenuto altresì al risarcimento dei danni.

Il primo motivo di ricorso di D.S.V. denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5. Mancata condanna della sig.ra M.S. al risarcimento del danno. Violazione di legge per non aver applicato l’art. 2043 c.c., in combinato con gli artt. 1380 e 2644 c.c.”. Il secondo motivo di ricorso di D.S.V. denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5. Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Responsabilità personale del legale rappresentante della SIAC srl in liquidazione, sig. D’.Ce., liquidatore”.

II terzo motivo di ricorso di D.S.V. denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. Responsabilità della sig.ra P.D., interveniente, per violazione delle norme di correttezza contrattuale. Violazione dell’art. 1375 c.c.. Pretestuosità ed inammissibilità dell’intervento”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è del tutto carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, non indicando, nemmeno minimamente, i fatti storici posti a fondamento della citazione introduttiva che ha dato inizio alla controversia, nè le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda era stata introdotte e le vicende processuali relative ai pregressi gradi di giudizio.

A pagina 3 dell’atto di impugnazione, subito dopo l’epigrafe, il ricorrente premette che, “prima di procedere all’illustrazione dei motivi specifici di ricorso per cassazione ed all’indicazione delle censure e modifiche richieste”, è “importante illustrare il fatto… per evitare equivoci e malintesi che… non è stato possibile scongiurare nei precedenti gradi di giudizio”. Si sostiene che “sia nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado che nell’esposizione dei fatti illustrata dalle controparti sono contenute molte inesattezze”. Si narra quindi del preliminare di vendita, avente ad oggetto le tre botteghe, stipulato il (OMISSIS) tra la SIAC s.r.l., in persona del rappresentante D’.Ce., e il promissario acquirente D.S.V., contratto non menzionato nell’atto introduttivo del giudizio da M.S., che è poi la moglie di D’.Ce.. In seguito D’.Ce. avrebbe preferito vendere gli immobili proprio a M.S., restando perciò il promittente alienante inadempiente agli obblighi assunti con quel preliminare. Da ultimo, M.S. vendette le tre botteghe a P.D.. Dopo queste premesse, a pagina 7 e ss. di ricorso sono inseriti i tre motivi di censura. Nulla è esposto in ricorso circa l’oggetto e le ragioni di diritto della domanda introduttiva della M., circa le difese del convenuto D.S., circa la chiamata in causa e la costituzione del terzo D’.Ce., circa la costituzione di P.D., circa l’istruzione espletata davanti al Tribunale di Messina, circa l’esito del giudizio di primo grado e la portata della sentenza del Tribunale, circa i motivi dell’appello, circa lo sviluppo del giudizio davanti alla Corte di Messina e circa il contenuto della decisione di secondo grado.

E’ anzi lo stesso ricorrente ad evidenziare la necessità di riferire una diversa versione dei fatti rispetto a come essi erano stati narrati nell’atto introduttivo del giudizio, strategia che però trasforma l’impugnazione per cassazione in una terza istanza di merito.

Rimane perciò impedita la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, nè l’intero contesto dell’atto di impugnazione favorisce in qualche modo una conoscenza degli elementi sostanziali e processuali sufficiente per intendere il significato e la portata delle critiche rivolte, in forma di errores in iudicando, alla pronuncia della Corte d’appello.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA