Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15999 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.15999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 220-2018 proposto da:

EDIL AURELIA 2007 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LIBERATI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) – AGENZIA DELLE

ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2843/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. a srl Edil Aurelia 2007 ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro e ipocatastali, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di essa ricorrente, su contratto di compravendita di un terreno edificabile e di “diritti di edificazione”;

2. l’Agenzia delle entrate ha deposito memoria di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, e della L. n. 241 del 1990, art. 3. La contribuente sostiene che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, l’avviso non rispetta i requisiti motivazionali imposti dagli articoli sopradetti. La contribuente, trascritto l’avviso nel ricorso per cassazione e allegato l’avviso al ricorso, evidenzia che l’atto impugnato rinvia alla “stima effettuata dall’ufficio provinciale di Roma Territorio, Settore Servizi tecnici, eseguita con criterio sintetico comparativo basato su confronto con precedenti valutazioni… (e che tuttavia) la perizia richiamata si è limitata, ad esplicazione del suddetto sistema di stima comparativa, a citare quattro terreni di riferimento, riportandone le sole indicazioni catastali… ma non i dati delle compravendite nè quelli dei relativi atti dell’ufficio e delle sue valutazioni”;

2. il motivo è fondato e va accolto. La L. n. 212 del 2002, art. 7, comma 1 (rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”) stabilisce: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Con particolare riguardo agli avvisi di rettifica di valore ai fini dell’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 (richiamato dal D.Lgs. n. 347 del 1990 in tema di imposte ipocatastali) dispone: “L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all’art. 51, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’art. 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggior imposta, nonchè dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, stabilisce: “Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”. Nel caso di specie, atteso che la stima dell’Agenzia del territorio alla quale l’avviso rinvia e dalla quale dovrebbero ricavarsi i dati per la rideterminazione del valore effettuata dall’ufficio, asseritamente con “criterio sintetico comparativo”, in realtà sì limita a indicare i dati catastali di quattro terreni senza tuttavia indicarne anche i prezzi di compravendita nè comunque il valore, i requisiti motivazionali imposti dalla legge a pena di nullità risultano non integrati;

3. in forza di quanto precede, assorbito il secondo motivo di ricorso (con cui viene lamentata “la violazione della L. n. 448 del 2001 nella parte in cui dà facoltà alle parti di ricorrere alla rivalutazione del bene da porre in compravendita al fine di rideterminarne il prezzo dell’atto pubblico”), la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

3. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2200,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 12 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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