Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15998 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.15998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17154-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA CONCETTA

PARLATO, ANDREA PARLATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. MUCCI ROBERTO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in controversia su avviso di liquidazione di imposte proporzionali di registro e ipocatastali, emesso dall’Agenzia delle entrate in base al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, seconda parte, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis), su atto di cessione di fabbricati abitativi stipulato tra due società avanti al notaio S.A. e registrato in via telematica a tassa fissa sul presupposto – disconosciuto dall’Agenzia – che vi fossero in presupposti applicativi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, prima parte, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che la pretesa impositiva, essendo scaturita da “accertamenti compiuti dall’ufficio utilizzando documenti in suo possesso” ed essendo dunque relativa non ad imposte principali ma complementari o suppletive non poteva essere indirizzata al notaio (“l’imposta accertata non ha natura principale ma complementare o suppletiva per il cui pagamento non sussiste la responsabilità solidale del notaio”);

2. l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe lamentandone la illegittimità per contrasto con il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20,41,42 e 57;

3. il contribuente ha depositato controricorso;

4. la Procura generale ha depositato requisitoria e chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il motivo è inammissibile. Sono opportune tre premesse. La prima: l’avviso è stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, seconda parte, recante il testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro e richiamato, in tema di imposte ipotecaria e catastale, dal D.Lgs. n. 347 del 1990. L’art. 40, comma 1, prevede, nella prima parte, che “Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”; nella seconda parte, che si considerano soggette ad Iva anche determinate operazione esenti ma non quelle di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 bis. La seconda premessa: ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, è definita “principale” l’imposta di registro “applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica”, “suppletiva” “l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio” e “complementare” “l’imposta applicata in ogni altro caso”. La terza premessa: ai sensi dell’art. 366 c.p.c. è inammissibile per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di indicare i presupposti di fatto ai quali si correlano le norme asseritamente violate. Quanto sopra premesso, l’ufficio sostiene la tesi per cui, nel caso, si tratta di imposta principale in quanto (imposta) richiesta a correzione di errori di autoliquidazione commessi dal notaio per avere egli trascurato i dati espressamente enunciati nel contratto di compravendita soggetto a registrazione ed integranti, all’evidenza e senza necessità di operazioni interpretative, i presupposti applicativi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 bis. La tesi si riallaccia a Cass. 15450//2019 secondo cui “In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42 e 57, e del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extra testuali, nè di valutazioni giuridico-interpretative”. Il motivo è tuttavia inammissibile per difetto di specificità in quanto l’atto di compravendita non è trascritto nel ricorso nè è stato prodotto;

2. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte di chiara il ricorso inammissibile e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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