Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15997 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.15997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4558-2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO DONATI;

– ricorrente –

contro

D.M.R., SA.RO., SA.BR., rappresentati e

difesi dagli avvocati ALFONSO VACCARI e ELISA FABBRI;

– controricorrenti –

e contro

N.P., N.A., B.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2329/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.C. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 19 settembre 2018, n. 2329/2018, resa dalla Corte d’Appello di Bologna.

D.M.R., Sa.Ro. e Sa.Br., in qualità di eredi di Sa.Ca. – deceduto in data (OMISSIS) – hanno notificato controricorso. Gli altri intimati N.P., N.A. e B.M.R. non hanno svolto attività difensive.

2. La Corte d’Appello di Bologna, pronunciando sull’appello formulato da N.P., N.A. e B.M.R. contro S.C., ha riformato la sentenza n. 166/2011, resa dal Tribunale di Ravenna – sez. distaccata Faenza – ed ha così condannato il convenuto alla restituzione del terreno di mq. 70,82 di proprietà degli appellanti, indebitamente occupato dal S., nonchè a rimuovere quanto da lui eretto, edificato, costruito, piantato sopra detto terreno o sotto il piano di campagna. E’ stata tuttavia rigettata la domanda di garanzia proposta da S.C. nei confronti del geometra Sa.Ca., tecnico responsabile dei lavori svolti sul terreno in questione, domanda volta dal convenuto ad essere tenuto indenne dall’eventuale condanna e risarcito dell’eventuale danno subito. La Corte di Bologna ha affermato al riguardo che S.C. non avesse allegato i fatti costitutivi della presunta responsabilità professionale del tecnico progettista, nè dedotto elementi di prova, nè quantificato l’entità del danno, pretendendo soltanto di far discendere la condanna del geometra dalla pronuncia di soccombenza sulla domanda principale.

3. Con unico motivo di ricorso, S.C. deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c., sottolineando come la Corte d’appello si sia limitata ad una “motivazione generica”. Il ricorrente richiama le deduzioni svolte nella sua comparsa di costituzione davanti al Tribunale, dove specificava di essersi affidato al geometra Sa. per tutte le pratiche edilizie relative alla costruzione della casa di abitazione ed al tombinamento del (OMISSIS), e di aver immediatamente contestato, con lettere del 21 gennaio 2005 e del 29 novembre 2006, la mancata verifica dei confini, attività preliminare e necessaria alla realizzazione delle opere edilizie a lui affidate. Vengono altresì richiamati i contenuti delle successive allegazioni esposte a sostegno della domanda di garanzia.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I controricorrenti D.M.R., Sa.Ro. e Sa.Br. hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

5. L’unico motivo di ricorso presentato risulta fondato.

Esso contiene specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare l’assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata, mediante critica delle soluzioni adottate dai giudici del merito, sicchè va superata l’eccezione di inammissibilità opposta dai controricorrenti.

Va comunque premesso che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza”, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. E’ però tuttora denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e si si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

La sentenza della Corte d’appello di Bologna denota, appunto, un’anomalia motivazionale in forma di “motivazione apparente”: invero, i giudici di secondo grado hanno sostenuto che non fossero stati nemmeno allegati dal S. i fatti costitutivi della presunta responsabilità professionale del Sa., nè alcuna prova sarebbe stata all’uopo dedotta.

Tale motivazione è “apparente”, perchè la Corte di Bologna ha così pretermesso le allegazioni che erano a fondamento della chiamata in garanzia del geometra Sa., tecnico incaricato di curare la pratica edilizia inerente alla costruzione delle opere per cui è causa.

E’ conforme, del resto, all’orientamento di questa Corte l’interpretazione per cui l’obbligo, cui è tenuto il professionista incaricato della redazione del progetto o della direzione dei lavori di costruzione di un edificio, consistente nell’accertare preventivamente e con assoluta precisione le dimensioni, i confini e le altre caratteristiche dell’area sulla quale debba eseguirsi la costruzione medesima, sussiste come dato prodromico essenziale per il corretto espletamento del mandato professionale, ancorchè tali prestazioni non abbiano formato oggetto di uno specifico incarico del cliente.

Può pertanto ritenersi che il tecnico progettista o direttore dei lavori sia responsabile dello sconfinamento della costruzione, e che tale sua responsabilità non richieda nemmeno la colpa grave, non implicando la individuazione dei confini la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tanto da essere detta attività ricompresa anche nella competenza delle professioni tecniche minori (arg. da Cass. Sez. 2, 21/07/1989, n. 3476; Cass. Sez. 2, 29/03/1979, n. 1818).

Avendosi riguardo poi all’inadempimento di una prestazione professionale, grava sul professionista la dimostrazione dell’adempimento o dell’esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell’obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, restando a carico del committente soltanto l’onere di allegazione dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l’attività del professionista (arg. da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533).

Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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