Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15997 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15314/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3951/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia con la quale era stata accolta la domanda di G.C., docente non di ruolo incaricato di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto agli scatti biennali di anzianità nella misura (2,50%) prevista dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 (cfr. anche pag. 2 del controricorso);

– la Corte territoriale, pur dando atto che il Ministero appellante aveva fondato le censure sull’interpretazione ed applicazione della L. n. 312 del 1980 e dei contratti collettivi di comparto, ha ritenuto che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola, per il fatto di non beneficiare degli scatti biennali di anzianità, subiscano una disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

– G.C. ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– il Ministero ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l ricorso denuncia la violazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53; art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e art. 146 c.c.n.l. Comparto scuola del 29 novembre 2007; del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della direttiva 99/70/CE. Evidenzia il ricorrente che il giudice di primo grado aveva riconosciuto gli scatti biennali di anzianità sulla scorta della L. n. 312 del 1980, art. 53, disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla L. n. 270 del 1982. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per scaglioni. La L. n. 312 del 1980, art. 53, ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 del c.c.n.l. 24.7.2003;

– il motivo (che, per come sopra sintetizzato ed in rapporto al deciscon della Corte territoriale, supera il preliminare vaglio di ammissibilità) è fondato;

– sulla questione oggetto del presente giudizio, questa Corte si è espressa con la recente sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, con cui si è affermato che, in tema di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53 cit., che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71 dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;

– con tale sentenza si è osservato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo ed è stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, la quale ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma in questione si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva;

– al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, la L. n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. n. 8060 dell’8 aprile 2011, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’art. 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”);

– il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

– per completezza, si osserva che la controversia ha ad oggetto unicamente il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, mentre non risulta essere stata proposta, neppure in via subordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sul riconoscimento della progressione stipendiale (c.d. gradoni) per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio, questione sulla quale questa Corte si è espressa con la medesima sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 affermando il principio secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato;

– in conclusione, non condividendosi la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’azionata domanda;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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