Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15997 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.15997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16936-2015 proposto da:

G.P. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

MERCALLI 46, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PAPE’, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 3372/2014 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, per la cui cassazione la srl GP Costruzioni ricorre con quattro motivi, la CTR del Lazio ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di essa ricorrente con riguardo al contratto, stipulato il (OMISSIS), di acquisto di un terreno sito in Comune di (OMISSIS);

2. la motivazione della sentenza è centrata su due passaggi. Nel primo viene evidenziato che l’avviso era motivato con rinvio alla relazione di stima dell’Agenzia delle entrate Ufficio 8 di Roma, della quale l’avviso riproduceva il contenuto essenziale. Questo a confutazione del rilievo della contribuente secondo cui l’avviso sarebbe stato illegittimo sotto il profilo motivazionale perchè la suddetta relazione non vi sarebbe stata allegata. Nel secondo passaggio viene evidenziato, quanto alla natura edificatoria o non edificatoria del terreno in questione alla data del (OMISSIS), che, a quella data, il terreno era “in zona B”, ossia i completamento con attribuzione di indice fondiario di mc uno per mq ed era pertanto edificabile come da documento del Comune di (OMISSIS) in data (OMISSIS), con richiamo ai parametri edilizi previsti”, che, “in epoca posteriore al perfezionamento dell’acquisto, la destinazione del terreno era stata modificata”, che a nulla valeva la documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrazione della inedificabilità del terreno in oggetto, trattandosi di documentazione “del 2009”. Questo a confutazione del rilievo della contribuente secondo cui la rettifica sarebbe stata erroneamente effettuata dall’ufficio senza tener conto della natura (asseritamente non edificatoria) del terreno. La CTR, in riferimento, alla evidenziata modifica della destinazione urbanistica “in epoca posteriore al perfezionamento dell’acquisto”, aggiungeva che l’ufficio aveva prodotto un certificato in data (OMISSIS), dal quale emergeva che il Comune aveva proposto “alla regione Lazio di modificare la sottocategoria C2.1 con conferma della possibilità edificatoria concessa dalla stessa regione ed inserita nell’allegato 3 del nuovo piano territoriale”;

3. l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e della L. n. 212 del 2020, art. 7. Sostiene che “è palesemente errato l’assunto” del collegio di secondo grado secondo cui “nel caso di rettifica di valore di un immobile basata sulla comparazione il prezzo risultante da altri atti o documenti non sarebbe necessario allegare all’avviso di rettifica gli atti utilizzati per la comparazione essendo invece sufficiente che l’avviso di accertamento ne indichi il contenuto essenziale”;

2. il motivo è infondato. La CTR, lungi dal violare, ha applicato alla lettera la L. n. 212 del 2000, art. 7. La disposizione stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. La disposizione stabilisce altresì che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, quest’ ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama. L’onere di “allegazione” riguarda atti richiamati ma non riprodotti (nel loro contenuto essenziale) nell’atto impositivo. Non riguarda atti che, come nel caso di specie la CTR ha osservato essere stato quello dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio (OMISSIS) di Roma (relazione di stima), sono richiamati dal provvedimento impositivo e vi sono anche riprodotti nel loro contenuto essenziale (sul punto v. Cass.21066/2017);

3. con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Questi i fatti asseritamente trascurati: il vincolo archeologico e paesaggistico gravante sul terreno “rilevabile dal certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto di acquisto”; “la condizione di inedificabilità accertata ai sensi della L.R. n. 24 del 1998, art. 7, essendo il terreno fuori del centro abitato perimetrato, quest’ultimo con Del. comunale 18 settembre 1970, n. 85, rilevabile dal certificato del 2 maggio 2009”; l’annullamento, “con determina 18 febbraio 2009, del permesso di costruire rilasciato l’11 febbraio 2006,… sul presupposto che il terreno interessato ricadeva nella fascia di inedificabilità di cui alla L.R. n. 24 del 1998, art. 7, essendo il terreno fuori del centro abitato, perimetrato con Del. 18 settembre 1970, n. 83”;

4. con il terzo motivo di ricorso, la contribuente, sotto la rubrica di “contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza”, ripropone le doglianze veicolate con il secondo motivo: la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica perchè non terrebbe conto delle risultanze del certificato urbanistico allegato al contratto di vendita nè della documentazione “del 2009”. Ritiene ulteriore elemento di “contraddittorietà ed illogicità” sia costituito dal fatto che la CTR avrebbe richiamato solo una parte del certificato in data (OMISSIS) (dal quale emergeva che il Comune aveva proposto “alla regione Lazio di modificare la sottocategoria C2.1 con conferma della possibilità edificatoria concessa dalla stessa regione ed inserita nell’allegato 3 del nuovo piano territoriale “) senza tener conto della parte successiva nella quale era scritto che “(il piano) era così adotto con il seguente parere secondo quanto disposto dal punto 3 dei criteri di valutazione della proposte comunali e subordinatamente l’area ad un piano urbanistico con valenza paesisitica…prevedendo una fascia di rispetto del corso d’acqua di mt 50”;

6. i due motivi che precedono sono fondati. La CTR ha omesso di valutare i dati risultanti dalla documentazione menzionata dalla contribuente. Si tratta di dati, per un verso, potenzialmente decisivi in quanto incidenti sul valore del terreno in questione e quindi sulla correttezza della stima posta a base dell’avviso impugnato, per altro verso, di cui la contribuente ha precisamente indicato l’avvenuta discussione sia in primo che in secondo grado;

7. il quarto motivo di ricorso, con cui la contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per non avere la CTR esercitato i poteri istruttori ufficiosi al fine di superare “il contrasto tra la natura edificatoria del terreno attribuita dalla società (ricorrente) sulla base delle risultanze della documentazione prodotta e la natura edificatoria invece attribuita al terreno in questione dall’ufficio”, resta assorbito;

8. in ragione di quanto precede, il secondo ed il terzo motivo devono essere accolti, il primo va rigettato, il quarto va dichiarato assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame nonchè per la liquidazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 12 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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