Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15996 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.15996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI

MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO,

rappresentata e difesa dagli avvocati VERDE BENIAMINO, VERDE

SIGISMONDO giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di

citazione;

– resistente –

e contro

R.N., I.G., UGF ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4082/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del 5-

10/07/07, depositata il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Il tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 13.4.2010, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore di quella del Tribunale di Milano o di quello di Castellamare di Stabia, relativamente alla causa proposta R.G. per il risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti di R. N., conducente, e I.G., proprietaria dell’auto investitrice, nonchè nei confronti dell’assicuratrice per la r.c.a.

Aurora Assicurazioni s.p.a.. L’incidente si era verificato nel Comune di Castellamare di Stabia il 5.2.2001.

Riteneva il tribunale che l’assicuratrice, costituitasi, avesse correttamente contestato tutti i criteri di collegamento con la competenza dei tribunale di Napoli; che segnatamente, quanto alla competenza ex art. 19 c.p.c., la convenuta contestava che essa,oltre alla sua sede legale in (OMISSIS), avesse anche una sua sede secondaria in (OMISSIS) con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, come invece sosteneva l’attore che in quella sede aveva notificato l’atto di citazione. Sul punto riteneva il tribunale che gravava sull’attore la prova che presso detta sede secondaria esistesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Avverso questa sentenza ha proposto regolamento di competenza l’attore, che ha presentato anche memoria.

Resiste con controricorso l’intimata Aurora Assicurazioni. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2384, 2697, 2700, 2719, c.c., artt. 75, 77, 81, 83, 163, 164, 166, 214, 215, c.p.c. e L. n. 89 del 1913, artt. 67, 69.

Il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale di Napoli non ha dichiarato la nullità della costituzione della s.p.a. Aurora Assicurazioni per nullità o inesistenza di valida procura speciale ad hoc e lamenta altresì l’erroneo esame del doppio disconoscimento operato dalla ricorrente alla prima udienza del 22.9.2005 della fotocopia della procura speciale di attribuzione di poteri al procuratore speciale dell’Aurora.

3. Il motivo è inammissibile in questa sede di regolamento di competenza.

In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 27/02/2001, n. 2825; Cass. 13.7.2004 n. 12983; Cass. 11.2.2000, n. 1510).

Infatti qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decida esclusivamente sulla competenza – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace – deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza non perde natura di pronuncia sulla sola competenza se il giudice esamina anche questioni pregiudiziali di rito o di preliminari merito, purchè l’estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza, come appunto è avvenuto nella fattispecie (Cass. 23/05/2003, n. 8165).

4. Fondato è il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 19, 33, 2697, 2727. 2729 c.c. e D.P.R. n. 45 del 1981, art. 10) per non aver ritenuto il tribunale che in Napoli vi fosse uno stabilimento del creditore, con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, sostenendo che la prova di tanto dovesse essere fornita dall’attore e non dal convenuto.

5.1. L’art. 19 c.p.c., comma 1, statuisce che “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E1 competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.” Nella fattispecie l’attore assume che la notifica della citazione è stata correttamente effettuata in Napoli, perchè in quella città, in via (OMISSIS), vi era uno stabilimento della convenuta, con rappresentate autorizzato a stare in giudizio, tant’è che in quella sede fu ricevuta la notifica della citazione. Poichè tale assunto è stato contestato dalla convenuta già tempestivamente a norma dell’art. 38 c.p.c.,comma 1, il tribunale ha ritenuto che la prova di tale criterio di collegamento dovesse essere fornita dall’attore e che lo stesso non l’avrebbe fornito.

5.2. Va, invece, osservato che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) non solo l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, ma anche quello di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che non solo in mancanza di tale contestazione, ma anche in mancanza di detta prova, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adito Cass. n. 16096 del 14/07/2006; cass. n. 14236 del 17/12/1999; Cass. 6632/1999).

Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui opera il cd. principio della vicinanza della prova, cioè l’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrire la prova del proprio assunto (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 582).

In ipotesi come quella in esame il convenuto non solo è il soggetto che ha sollevato l’eccezione di incompetenza, ma anche colui che è in grado di fornire con minore onerosità la prova del suo assunto perchè attiene ad un fatto della propria organizzazione legale, e cioè la presenza o meno di un proprio stabilimento con un rappresentante a stare in giudizio.

Ne consegue che nella fattispecie il contrasto tra le parti se in Napoli vi fosse o meno uno stabilimento dell’Aurora, con rappresentante autorizzato a stare in giudizio e la mancanza di tale prova in merito si risolve, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, in un rigetto dell’eccezione di incompetenza sotto questo profilo del criterio di collegamento, indicato dall’art. 19 c.p.c..

6. Vanno dichiarate assorbite tutte le altre censure e va dichiarata la competenza del tribunale di Napoli,cui va rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento, con termine per la riassunzione di mesi due dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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