Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15995 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.15995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4390-2019 proposto da:

M.V., M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MONTONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO LAGHI;

– ricorrenti –

contro

IMMOBIL P. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MARIA DOMENICA

PROCOPIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli avvocati M.V. e M.R. impugnano, articolando due motivi di ricorso (il primo rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”; il secondo per omesse esame di fatto decisivo), il decreto del 4 ottobre 2018 della Corte d’Appello di Roma. Tale decreto ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 12 marzo 2018 che aveva respinto la domanda di revoca giudiziale della Immobil P. s.r.l. dall’incarico di amministratore del Condominio di (OMISSIS).

La Immobil P. s.r.l. resiste con controricorso.

Le censure attengono alle irregolarità gestionali attribuite dai condomini ricorrenti all’amministratrice Immobil P. s.r.l. per la mancata convocazione dell’assemblea.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, evidenziando la definitività e decisorietà del provvedimento impugnato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Va allora ribadito come il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d’appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status” (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Non sono dunque ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell’amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129 c.c., comma 12, (cfr. Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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