Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15995 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.15995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3645/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale
dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– ricorrente –
contro
Z.P. c.f. (OMISSIS), anche n.q. di amministratore di sostegno
di Z.A. c.f. (OMISSIS), Z.S. c.f. (OMISSIS) e
ZU.AL., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in
(OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che li rappresenta e
difende, unitamente all’avv. Cesare Genchi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 858/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA depositata in data 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01 /2021dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
che:
I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta di registro relativa all’atto di divisione di beni ereditari deducendo, tra l’altro, la legittima attribuzione di maggior valore ad uno dei lotti.
Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Liguria, con sentenza depositata in data 13 giugno 2017, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Si sono costituiti resistendo i contribuenti. In data 27 dicembre 2020 è stata depositata la memoria da parte del procuratore dei ricorrenti, nella quale si deduce di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, che non è intervenuto diniego da parte della Agenzia, e di avere provveduto al pagamento del dovuto in un’unica rata, allegando i relativi documenti.
La definizione deve ritenersi perfezionata, posto che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere, restando le spese del giudizio a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto dispone l’art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto in processo. Spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio da remoto, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021