Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15994 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.15994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4354-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO CONTI

ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO PARISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO FAVARO’;

– ricorrente –

contro

AN.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CARMELA GIUFFRIDA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MANUELA MINCIULLO, FRANCESCO

CACCIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1021/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.M. (già M.), ha proposto ricorso articolato in unico motivo (denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1113 c.c., artt. 331 e 332 c.p.c.), avverso la sentenza 13 novembre 2018, n. 1021, resa dalla Corte d’appello di Messina.

Resiste con controricorso An.Ma., mentre rimane altresì intimata A.S., che non ha svolto attività difensive.

An.Ma. con citazione del 23 marzo 1993 convenne le sorelle A.S. e A.M. davanti al Tribunale di Patti per ottenere lo scioglimento della comunione tra loro esistente. Nel corso del giudizio di primo grado venne, disposto dal giudice istruttore all’udienza del 7 giugno 2000 l’intervento in causa della Banca Agricola Etnea s.p.a., della Banca Commerciale Italiana s.p.a. e del Banco di Sicilia s.p.a., la prima quale creditore procedente, le altre due quali creditori intervenuti, in una procedura esecutiva immobiliare inerente la quota indivisa appartenente a An.Ma.. I tre istituti di credito “chiamati” dapprima non si costituirono, mentre poi con comparsa del 27 maggio 2002 intervenne la Banca Popolare Antoniana Veneta, incorporante della Banca Agricola Etnea s.p.a. Con sentenza del 10 febbraio 2003 il Tribunale di Patti, dichiarata la contumacia di Banca Commerciale Italiana s.p.a. (Banca Intesa BCI s.p.a.) e del Banco di Sicilia s.p.a., pronunciò lo scioglimento della comunione. Propose appello in via principale A.S. nei confronti di An.Ma. e A.M., le quali formularono a loro volta gravami in via incidentale. All’udienza del 19 novembre 2003, rilevata dal difensore di A.M. la non integrità del contraddittorio, il giudice istruttore della Corte d’appello di Messina, concesse termine per “chiamare in giudizio ai convenuti contumaci”. Non avendo provveduto alcuno alla chiamata degli istituti di credito, il difensore di An.Ma. alla successiva udienza del 3 marzo 2004 chiese di dichiarare inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. La sentenza 13 novembre 2018, n. 1021, resa dalla Corte d’appello di Messina, ha così dichiarato inammissibili le impugnazioni principali ed incidentali, avendo le tre banche acquisito comunque la qualità di parti processuali per effetto della chiamata ordinata dal giudice in primo grado. L’unico motivo di ricorso di A.M. ( M.) denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1113 c.c., artt. 331 e 332 c.p.c., in quanto le tre banche erano state chiamate in causa per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., e non avevano perciò esperito un intervento volontario, con conseguente scindibilità delle cause ai fini delle impugnazioni. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. A.M. ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Come ricavabile dall’elaborazione di questa Corte, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione (art. 1113 c.c., comma 1), ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti soltanto con l’effettivo intervento, in conseguenza del quale la divisione diviene efficace nei loro confronti, mentre possono proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, costituendo il mancato intervento indice di disinteresse per il processo divisionale. La “chiamata in giudizio” prevista dall’art. 1113 c.c., comma 3, costituisce, dunque, un onere per i comunisti, sui quali grava l’obbligo di salvaguardare il diritto d’intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi. Una volta, tuttavia, che il creditore, chiamato in giudizio ai sensi dell’art. 1113 c.c., comma 3, vi sia effettivamente intervenuto (ciò che nel caso in esame fece la Banca Popolare Antoniana Veneta, incorporante della Banca Agricola Etnea s.p.a., con comparsa del 27 maggio 2002), ricorre la necessità d’integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello (il quale ha, invero, ad oggetto una pronuncia resa in causa insdndibile, soggetto pertanto alla disciplina dell’art. 331 c.p.c., e non a quella dell’art. 332 c.p.c.), sicchè va dato l’ordine di notificare l’impugnazione e la stessa va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacchè il difetto di integrità del contraddittorio impedisce al gravame di conseguire il proprio scopo (Cass. Sez. 2, 09/11/2012, n. 19529; Cass. Sez. 2, 06/07/1991, n. 7485; Cass. Sez. 3, 10/05/1982, n. 2889). In tal senso, parzialmente correggendo la motivazione della Corte di Messina, la quale ha riferito la qualità di litisconsorti a ciascuna delle tre banche chiamate in causa ai sensi dell’art. 1113 c.c., comma 3, tale qualità andava però attribuita alla Banca Popolare Antoniana Veneta, che nel giudizio davanti al Tribunale di Patti era effettivamente intervenuta, sicchè l’ordine di integrazione del contraddittorio pronunciato all’udienza del 19 novembre 2003 doveva intendersi validamente riferito quanto meno alla stessa Banca Popolare Antoniana Veneta. Circa la tardività del rilievo da parte della Corte d’appello, di cui la ricorrente si lamenta ancora nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, va considerato come la rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, del difetto di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., trova giustificazione nella necessità di impedire che l’annullamento della decisione impugnata possa aver luogo senza la partecipazione di tutti i soggetti destinatari della medesima, e, pertanto, non deve essere più compiuta sol quando il riesame della relativa questione resti precluso dalla formazione del giudicato interno, per mancata impugnazione della sentenza che abbia statuito sulla questione medesima.

Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente An.Ma. le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, mentre non deve provvedersi per l’altra intimata A.S., che non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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