Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15994 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.15994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIVA GIOVANNI,

RIVA ALBERTO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR (OMISSIS) in

persona del Direttore Generale Area Sanitaria Dr. B.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEL FRANCO GIORGIO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1499/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 2/4/2008, depositata il 22/05/2008, R.G.N.

3370/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato CLAUDIO D’ANGELANTONIO;

udito l’Avvocato ANGELA CARMELA DONATACCIO per delega dell’Avvocato

MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Il giorno 31 maggio 2000 V.M. venne ricoverato presso la Divisione oculistica della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (di seguito anche Fondazione San Raffaele), a causa del distacco della retina dell’occhio destro. Sottoposto il giorno successivo a intervento chirurgico in anestesia locale per riallocamento a mezzo di silicone tamponante della predetta retina, venne nuovamente ricoverato nel mese di settembre per l’asportazione, sempre in anestesia locale, dell’olio di silicone.

Accusando dopo qualche tempo una notevole diminuzione del visus, presumibilmente cagionata da errate manovre intraoperatorie in occasione del secondo intervento, il V., con atto notificato il 26 ottobre 2001, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Fondazione San Raffaele, chiedendo che, accertata la responsabilità del predetto istituto in ordine agli esiti dell’intervento praticatogli il giorno 14 settembre 2000, la stessa venisse condannata a risarcirgli i danni.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 7 giugno 2005 il giudice adito la rigettò. Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello in data 22 maggio 2008 lo ha respinto.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre V.M., formulando quattro motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Le critiche hanno ad oggetto quella parte della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha disatteso, sulla base del parere dell’ausiliario, la ricostruzione dei fatti fornita dall’attore, il quale aveva indicato, quale inadempimento casualmente idoneo a determinare la diminuzione della funzione visiva, un’anestesia retrobulbare eseguita con forza eccessiva o con somministrazione di un esagerato quantitativo di farmaco, anestesia che avrebbe provocato un’ischemia dell’arteria centrale con lesione del nervo ottico e perdita della vista.

Sostiene l’esponente che, ritenendo indimostrato il nesso causale tra evento dannoso e condotta del sanitario, necessario ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura, il giudice d’appello avrebbe fatto malgoverno degli enunciati del Supremo Collegio, e segnatamente delle affermazioni delle sezioni unite, secondo cui, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, può limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una affezione, contestualmente allegando l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, laddove spetta a questi dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 577).

Ha anche aggiunto che erano sfuggite al decidente le contraddizioni in cui era caduto il medesimo consulente, posto che l’esperto, in altra parte della relazione, aveva elencato le lesioni del nervo ottico tra le più conosciute, possibili complicazioni dell’anestesia retrobulbare, riferendo che, a seguito dell’intervento, il V. aveva subito accusato un calo visivo. Nè aveva la Corte considerato che nella scheda anestesiologica del primo intervento non risultavano indicate le modalità dell’anestesia e che la diversità delle reazioni conseguite alla seconda, avrebbe, in ogni caso, dovuto indurre a ritenerla mal praticata in quell’occasione.

1.2 Con il secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ. nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita e inadeguatamente motivato laddove aveva affermato che il consulente tecnico e il giudice di prime cure avevano correttamente ritenuto di modesta entità la perdita della funzione visiva verificatasi dopo il secondo intervento, laddove, avendo il Tribunale opinato diversamente, il relativo accertamento, in mancanza di appello incidentale del San Raffaele, era passato in giudicato e non poteva più essere posto in discussione. In ogni caso la valutazione del giudicante era sbagliata, a sol considerare che, a partire dal settembre 2000, dopo che il V. era stato nuovamente operato, si era verificato un ulteriore, assai significativo calo della vista di ben quattro quinti.

2 I due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Nel dare conto del suo convincimento, il decidente ha segnatamente evidenziato che, secondo l’esperto, un’ischemia dell’arteria centrale della retina dovuta all’anestesia era complicanza rara e imprevedibile; che in ogni caso essa avrebbe comportato una brusca e rapida diminuzione della funzione visiva, con concomitante midriasi della pupilla omolaterale; che, in definitiva, l’ipotesi formulata non era compatibile con il decorso che, in concreto, aveva avuto l’affezione; che, conseguentemente, l’errore nella somministrazione dell’anestetico non era la spiegazione causale più verosimile e probabile dei danni lamentati dal paziente, e ciò tanto più che dall’esame della cartella clinica, compilata con adeguata precisione, in occasione della prima operazione, emergeva che i sanitari avevano applicato sempre le medesime procedure. In tale contesto la tesi che il calo della vista accertato dopo la rimozione del silicone fosse imputabile alla malattia, dalla quale l’attore era già in precedenza affetto e che lo aveva costretto a subire più interventi operatori, era maggiormente plausibile.

3 Tale percorso motivazionale resiste, a giudizio del collegio, alle critiche formulate dall’impugnante. Lo snodo cruciale del convincimento del decidente è l’assoluta ipoteticità della imputabilità a una pretesa, cattiva esecuzione dell’anestesia in occasione del secondo intervento, del calo visivo lamentato dal ricorrente. Ora, in tale prospettiva non ha, per la verità, troppo senso il richiamo alla ripartizione degli oneri probatori stabilita dalla giurisprudenza di legittimità in materia di colpa professionale medica, perchè il giudizio di infondatezza della domanda attrice non è stato l’effetto della mancata prova dell’inadempimento della controparte, ma piuttosto il risultato della verifica di un’esecuzione a regola d’arte della prestazione dovuta e, conseguentemente, della sostanziale implausibilità dell’eziologia dei danni lamentati dall’attore.

Del tutto irrilevante, ai fini della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione impugnata, è poi la qualificazione in termini di modesta entità della perdita della funzione visiva verificatasi dopo il secondo intervento, peraltro attribuita dalla Curia meneghina al consulente tecnico e allo stesso giudice di prime cure. Posto invero che non sono in discussione i valori in concreto rilevati, tutto si riduce alla maggiore pertinenza dell’una o dell’altra qualificazione all’asciutto dato obiettivo espressivo del livello di peggioramento della vista del V., qualificazione giuridicamente neutra, ai fini che qui interessano. I due motivi devono pertanto essere respinti.

4 Con il terzo il ricorrente deduce violazione dell’art. 196 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ. nonchè vizi motivazionali, ex art. 360, cod. proc. civ., nn. 3 e 5, con riferimento al diniego del giudice di merito di disporre la rinnovazione delle indagini, benchè il c.t.u. officiato avesse redatto la propria relazione senza aver preso visione delle effettive caratteristiche dell’anestesia eseguita in occasione dell’intervento del mese di settembre 2000, non essendosi accorto della presenza della scheda anestesiologica.

Secondo l’impugnante la clamorosa svista del consulente ne avrebbe, in ogni caso, dovuto consigliare la rimozione. Ha aggiunto che l’esperto neppure aveva considerato le quantità di anestetico effettivamente somministrate nè che erano state praticate sia l’anestesia retrobulbare che quella peribulbare.

5.1 Le critiche sono infondate in relazione alla dedotta violazione dell’art. 196 cod. proc. civ., posto che il giudice ha sì “sempre” la facoltà di disporre la rinnovazione della consulenza e “per gravi motivi” anche la sostituzione del c.t.u., ma tanto nell’ambito di valutazioni prudenziali incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivate (ex plurimis, Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. civ., 21 luglio 2004, n. 13593).

Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiarito, in termini che non possono tacciarsi di implausibilità o di contraddittorietà, che la lacuna costituita dal non essersi l’ausiliario avveduto della esistenza della scheda anestesiologica poteva essere superata sulla base del rilievo che l’esperto aveva individuato specificamente tutti i tipi di anestetico utilizzabili e i relativi procedimenti, tra i quali anche quello in effetti praticato, di talchè l’errore in cui era caduto non aveva avuto alcuna influenza sulle valutazioni espresse nella relazione.

Trattasi di considerazioni persuasive, che resistono alle contestazioni svolte in ricorso, tanto più che l’impugnante, considerandole invece inappaganti, avrebbe dovuto, in ottemperanza al principio di autosufficienza, riportare le pertinenti parti della consulenza tecnica relative alla quantità di anestetico somministrata e al tipo di tecnica applicata, e porle poi a raffronto con il contenuto delle schede anestesiologiche, al fine di consentire l’apprezzamento della decisività delle denunziate lacune di indagine e del corrispondente vizio motivazionale. Non avendo ciò fatto, la doglianza si risolve nell’invito, inammissibile, ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove (confr. Cass. civ., 18 dicembre 2006, n. 27045).

6 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 345 e 201 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 con riferimento alla mancata acquisizione della consulenza tecnica di parte, in quanto tardivamente prodotta. Sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato, in parte qua, gli artt. 545 e 201 cod. proc. civ., posto che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, che possono essere versate in atti in qualsiasi momento.

7 Le critiche non hanno alcun fondamento alla luce della natura, correttamente evidenziata dal giudice a quo, di mero documento difensivo della consulenza di parte, più che mai soggetto, in quanto tale, alle regole che presidiano lo svolgimento del contraddittorio.

In ogni caso la censura difetta, ancora una volta di autosufficienza, non essendo in alcun modo riportato il contenuto della relazione, incombente il cui espletamento era invece assolutamente necessario al fine del controllo della decisività dell’allegazione.

Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 2.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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