Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15993 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.15993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3496-2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PICERNO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO ANTONUCCIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3038/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.M. impugna, articolando un unico motivo di ricorso per “violazione e falsa applicazione del principio stabilito ex art. 91 c.p.c.”, la sentenza n. 3038/2018 del 19 giugno 2018 resa dalla Corte d’appello di Milano.

L’intimato Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), resiste con controricorso. L’unico motivo di censura si diffonde, nelle pagine 3 e seguenti del ricorso, sul principio di soccombenza che regola le spese processuali, descrivendone le evoluzioni normative degli ultimi quindici anni, quanto in particolare ai limiti imposti alla facoltà di compensazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso, riducendosi in una teorica dissertazione sulle evoluzioni legislative che hanno caratterizzato la disciplina compensazione delle spese processuali, è del tutto carente del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa” prescritto, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale impone che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè la Corte di cassazione possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così d acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (cfr. Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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