Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15993 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3872-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PISTILLI MASSIMMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6810/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/9/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sugli appelli (principale e incidentale) proposti da F.S. e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha condannato il Ministero al risarcimento del danno in favore della F. a far data dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine, danno che ha quantificato in 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ha ritenuto la Corte territoriale che i contratti stipulati tra le parti fossero frutto dell’applicazione di una normativa non conforme alle previsioni della direttiva 1999/70 CE e che gli stessi avessero inteso fronteggiare stabili vacanze nell’organico in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per assumere personale di ruolo, con ciò integrando l’abusivo ricorso a tali forme contrattuali. Ha, quindi, quantificato il risarcimento del danno in applicazione del meccanismo riparatorio secondo il quale il danno non può che essere inquadrato quale pregiudizio derivante dalla perdita di un posto di lavoro assistito da tutela reale e così a termini della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (cinque mensilità valore minimo – comma 4 – più quindici mensilità quale misura sostitutiva della reintegra – comma 5 -);

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

– la lavoratrice ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività formulata dalla controricorrente;

– la sentenza è stata notificata in data 27 novembre 2012; il termine per il ricorso per cassazione scadeva il 26 gennaio 2013 (sabato). E’ stato da questa Corte ritenuto che la proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155 c.p.c., comma 5, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f), è applicabile, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione – cfr. Cass. 16 novembre 2016, n. 23375; Cass. 31 maggio 2016, n. 11269; Cass. 3 agosto, 2015, n. 16303 -;

– con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999 n. 124 anche in relazione alla direttiva 99/70/CE. Sottolineando la specialità del sistema delle supplenze nel settore della scuola e la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, rileva che i contratti stipulati con scadenza al 31 agosto ed al 30 giugno non integrano un metodo di reclutamento ma sono destinati a soddisfare specifiche esigenze così da escludere la sussistenza di una condotta abusiva. Richiama, ai fini della conformità con la disciplina comunitaria, Cass. n. 10127/2012;

– il motivo (che per come sopra sintetizzato supera il preliminare vaglio di ammissibilità) è fondato ai sensi di quanto previsto dalla decisione di questa Corte n. 22553/2016 ai cui principi occorre uniformarsi;

– come rilevato in tale decisione, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua e con effetto ex tunc, della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 11 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016 comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e, quindi, sul diritto interno;

– tale principio, come è stato precisato, vale per le supplenze su organico di diritto e, dunque, non si estende a quelle su organico di fatto;

– inoltre, pur in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, è stato ritenuto idoneo parametro il termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113 che ha riformato l’art. 400 T. U.. E’ stato, altresì, chiarito che ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 2);

– è stato, così, conclusivamente affermato la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l’abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. n. 11374/2016);

– nella specie, si evince dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) che i rapporti intercorsi tra le parti (supplenze su organico di diritto: rif. pag. 22) hanno avuto la seguente durata: dall’1/9/2006 al 28/8/2007 e dall’1/9/2007 al 31/8/2008: il suddetto limite temporale dei trentasei mesi non era stato perciò superato;

– pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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