Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15993 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.15993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2775/2017 proposto da:
C.R. nato a Roma il (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
Roma via Germanico 172 presso lo studio dell’avv. M. Salvagni,
rappresentato e difeso dall’avv. Silvestro Carboni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3726/40/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO depositata in data 13 giugno 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.R. ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazioni di sanzioni in relazione all’atto di compravendita ai rogiti del Notaio F. in data 10.9.2009. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello il contribuente e la CFR del Lazio, con sentenza depositata in data 13 giugno 2016, ha confermato la sentenza di primo grado.
2 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’Agenzia delle entrate, non costituita nei termini, ha depositato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. In data 17.12.2020 il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso notificato a mezzo pec alla Agenzia delle entrate. La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 12 gennaio 2021.
Nell’atto di rinuncia depositato dal ricorrente prima della adunanza, firmato dallo stesso e dal difensore, si espone che esso istante ha presentato istanza di definizione agevolata in data 15.5.2018 e che per questa ragione rinuncia al ricorso.
L’atto di rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e si deve di conseguenza dichiarare l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
PQM
Dichiara la estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021