Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15993 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. III, 07/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 07/07/2010), n.15993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS) in persona del Responsabile della

Direzione Affari Legali Avv. S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 272/274, presso lo studio

dell’avvocato MOLE’ MARCELLO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine de ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTHEMIS SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B.

VICO 1 INT 8, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI

LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIANCHI ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2005 della CORTE D’APPELLO di RRESCIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 6/4/2005, depositata il 14/04/2005, R.G.N.

436/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato MARCELLO MOLE’;

udito l’Avvocato ANTONIO BIANCHI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con ricorso 28 aprile 2000 Arthemis srl (già A & G Market Gozzi srl) esponeva di aver dato in locazione novennale a Poste Italiane spa, dopo complesse trattative conclusesi con contratto del (OMISSIS), un immobile sito in (OMISSIS) da destinare ad agenzia postale, prevedendo una decorrenza dal 1^ gennaio successivo, un prezzo annuo di L. 77 milioni e l’esclusione della facoltà di recesso del conduttore “salvo quanto previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma ultimo”; aggiungeva il ricorrente che, nonostante il divieto pattizio e la disponibilità dei locali, Poste Italiane aveva comunicato con lettera del 2 novembre 1999 l’intenzione di recedere “con effetto immediato” dal contratto, ribadita poi con lettera del 29 dicembre; sul presupposto che le giustificazioni addotte non integrassero i gravi motivi richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di recesso, Arthemis srl chiedeva che la società conduttrice fosse condannata a dare adempimento al contratto, oltre al risarcimento del danno.

Poste Italiane spa resisteva alla domanda sostenendo che la cittadinanza di Viadana aveva manifestato una ferma protesta al trasferimento dell’agenzia nell’immobile indicato in contratto, “avversione sconosciuta fino alla stipula” e aggravata dal coinvolgimento degli organi amministrativi comunali, che avevano addotto difficoltà per i pensionati a raggiungere i nuovi locali, pericolosità della situazione per l’intenso traffico viario e mancanza di idonei parcheggi. Si sarebbe trattato dunque di fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali perciò dal legittimare il recesso a norma della L. n. 392 del 1978, art. 27.

Il Tribunale di Mantova con sentenza del 20 febbraio 2002/26 marzo 2003 accoglieva la domanda di adempimento proposta dalla ricorrente. Osservava infatti il primo giudice, con particolare riferimento alla lettera 29 dicembre 1999 delle Poste italiane (essendo la precedente del tutto immotivata), che “non possono considerarsi motivi sopravvenuti ed imprevedibili i rilievi in ordine alla pericolosa ubicazione dei locali, alla mancanza di idonei parcheggi e alla non idoneità e adeguatezza dei locali, trattandosi di circostanze attinenti alle caratteristiche ed ubicazioni dell’immobile, ben note, come sottolineato dalla ricorrente, alla società conduttrice (…). Non costituisce ancora giusto motivo di recesso il mancato gradimento, da parte della cittadinanza e del Comune di Viadana, dell’immobile oggetto del contratto di locazione quale nuova sede dell’ufficio postale (…). Approvata tale scelta dagli uffici competenti di Poste Italiane spa, qualora la società avesse ritenuto di subordinare le proprie scelte operative anche all’approvazione della cittadinanza o del Comune, avrebbe dovuto acquisire preventivamente tale consenso o condizionare allo stesso l’efficacia del contratto concluso “. Ciò posto, condannata Poste Italiane spa al pagamento del pattuito corrispettivo con gli interessi dalle singole scadenze, il Tribunale rigettava la domanda di Arthemis srl al risarcimento dell’ulteriore danno da liquidare in separata sede.

Avverso la sentenza, non notificala, proponeva tempestivo appello Poste Italiane spa con unico complesso motivo.

Resisteva al gravame Arthemis srl.

All’udienza 6 aprile 2005 la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura”.

Con sentenza 6 – 14.4.05 la Corte d’Appello di Roma decideva come segue:

“… definitivamente pronunziando, udite le parti, rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza; condanna Poste Italiane spa al rimborso delle spese processuali del grado in favore di Arthemis srl liquidate in complessivi Euro 9.229,00 oltre IVA e CPA. Contro questa decisione ha proposto ricorso a POSTE ITALIANE s.p.a. con due motivi.

Ha resistito con controricorso la ARTHEMIS s.r.l..

Quest’ultima ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di recesso nelle locazioni, con particolare riferimento alla violazione della disciplina prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma ultimo, – artt. 360 c.p.c., n. 3 e 133” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. In realtà, la società Poste Italiane non ha addotto come unico giustificato motivo del recesso dal contratto di locazione il mancato gradimento del sindaco, ma bensì motivi di ordine pubblico, quali la protesta popolare e le istanze istituzionali, tra le quali quelle del sindaco, ma anche della polizia municipale e di vari assessorati. Ai fini della configurabilità dei giusti motivi oggettivi L. n. 392 del 1978, ex art. 27, ultimo comma, è necessario che, successivamente alla costituzione del rapporto ed imprevedibilmente rispetto a tale momento, si verifichino fatti, indipendenti dalla volontà del conduttore, che rendano particolarmente gravosa la prosecuzione della locazione (così Cass. n. 9023/05). Tali devono essere senz’altro considerati quelli addotti da Poste.

Il motivo non può essere accolto in quanto inammissibile (poichè critica tesi non ritualmente coincidenti con quelle esposte in sentenza; ove vengono in realtà adeguatamente esaminati, esplicitamente od implicitamente, tutti i punti ora esposti: “… La protesta popolare unitamente alle istanze istituzionali del luogo (sindaco, polizia municipale ed assessorati competenti) …” esponendo argomentazioni che debbono ritenersi non compiutamente e ritualmente censurate, specie se si considera che quanto rilevato dalla Corte in ordine al sindaco si riferiva in realtà implicitamente, mutatis mutandis, pure alle altre “istanze istituzionali” ed alla protesta popolare) prima ancora che privo di pregio (data l’insussistenza dei vizi logici e giuridici denunciati).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Difetto di motivazione anche sotto l’aspetto della contraddittorietà ed illogicità, art. 360 c.p.c., n. 5 “esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Nella sentenza di primo grado si legge che nella lettera di recesso di Poste questa aveva indicato i gravi motivi alla base del recesso, oltre che nelle proteste suddette degli organi amministrativi e politici del comune, anche nella “eccessiva onerosità, per entità dei canoni e durala, della locazione conclusa, valutazione effettuata successivamente alla stipula del contratto, stante la criticità dell’andamento gestionale ed economico della Filiale di (OMISSIS) …”. Nella sentenza della Corte di appello tuttavia non vi è traccia di valutazione di questo punto (e la criticità dell’andamento gestionale ed economico della filiale di (OMISSIS) avrebbe già di per sè potuto integrare i gravi motivi oggettivi richiesti per la legittimità del recesso ex art. 27 cit.). Inoltre se si fosse prestata la dovuta attenzione alla peculiarità del servizio in questione avrebbe assunto decisivo rilievo la vera e propria sollevazione popolare, che non potevano non condizionare l’operato del conduttore.

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

E’ vero che nell’impugnata decisione non si parla di tale asserita “eccessiva onerosità”. Ma è proprio per tale motivo che la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 6807/2007; Cass. Sentenza n. 15952/2007) in che termini, le tesi medesime (a prescindere dal contenuto della sentenza di primo grado) erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 205 I 8 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattala in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale alto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa”; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005).

L’assunto difensivo in questione è peraltro inammissibile non solo per tale ragione ma anche in quanto generico, non indicando ritualmente le prove di detta eccessiva onerosità ed il loro contenuto.

Nella parte residua (in particolare quella concernente la “sollevazione popolare il motivo è inammissibile (non prendendo in rituale considerazione le argomentazioni della Corte sul punto) prima ancora che privo di pregio (non sussistendo i vizi lamentati).

Il ricorso (poichè tutte le doglianze sono anzitutto inammissibili) va dunque dichiarato inammissibile Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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