Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15993 del 01/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 01/08/2016), n.15993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26728-2010 proposto da:

V.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 235, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO D’ANDREA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1852/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/04/2010 R.G.N. 2209/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato PULLI

CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 14.4.2010, la Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da V.I. avverso la sentenza con cui il locale Tribunale le aveva negato il diritto all’assegno d’invalidità per mancata prova del requisito socio-economico.

La Corte territoriale, in particolare, riteneva all’uopo decisiva la circostanza che l’appellante non avesse notificato il proprio gravame anche alla Direzione Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reputato litisconsorte necessario D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42 (conv. con L. n. 326 del 2003).

Contro questa pronuncia ricorre V.I., affidandosi a un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato, mentre l’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005 (conv. con L. n. 248 del 2005) e del D.P.C.M. 30 marzo 2007, art. 5, comma 4, per avere la Corte dichiarato improcedibile l’appello per mancata notifica del gravame alla Direzione Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonostante che a decorrere dal 1.4.2007, per effetto delle disposizioni dianzi cit., la legittimazione passiva nelle cause per prestazioni assistenziali spettasse esclusivamente all’INPS. Il motivo è infondato. Si è infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio di diritto secondo cui, ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio in relazione alla domanda proposta, occorre aver riguardo alla situazione di diritto vigente al momento della introduzione della lite, restando irrilevante la disciplina eventualmente differente sopravvenuta durante il giudizio di appello (Cass. n. 16047 del 2008). Di conseguenza, essendo stato il presente giudizio introdotto in data 28.2.2005, la nuova disciplina di cui alle disposizioni dianzi citt., che prevedono la legittimazione passiva esclusivamente in capo all’INPS, risulta inapplicabile, rimanendo la fattispecie regolata dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003) che prevede la partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale litisconsorte necessario (Cass. n. 10460 del 2015).

Risulta nondimeno dalla sentenza impugnata che parte ricorrente ha notificato l’atto di appello presso l’Avvocatura dello Stato: l’improcedibilità, infatti, è stata dichiarata sul rilievo che il gravame non era stato notificato anche presso la Direzione Provinciale Servizi Vari del Ministero appellato. Ne deriva che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per omessa notifica: le peculiari modalità della doppia notifica presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero, prescritte dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 1, cit., debbono infatti ritenersi circoscritte ai ricorsi proposti per l’instaurazione del giudizio di primo grado, non essendovi ragione per ampliare il contenuto dell’onere imposto dalla disposizione anche alle impugnazioni (così Cass. n. 11016 del 2016).

E’ il caso di aggiungere che, trattandosi di nullità concernente la sussistenza della potestas judicandi, ben può questa Corte rilevarla d’ufficio, in mancanza di preclusioni derivanti dal giudicato (Cass. n. 12746 del 2008): il vincolo della prospettazione di parte, che normalmente impedisce a questa Corte di rilevare vizi della sentenza che non abbiano formato motivo di ricorso, anche quando si tratti di errores in procedendo (cfr. in tal senso Cass. n. 3872 del 2014), non può logicamente estendersi ai casi in cui, come dianzi accennato, la nullità della sentenza si ricollega a ragioni di interesse pubblico che concernono la verifica della potestas judicandi – a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla potestas in base a considerazioni di ordine sistematico, come ad es. il mancato rilievo del giudicato, l’improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l’inammissibilità e improcedibilità dell’appello – ovvero l’accertamento della mancanza del rapporto processuale nelle ipotesi della carenza di legitimatio ad processum o di difetto, non sanato, del contraddittorio (così espressamente Cass. n. 12746 del 2008, cit.). Diversamente, questa Corte non potrebbe mai rilevare una nullità processuale in mancanza di uno specifico motivo di ricorso.

Per le anzidette ragioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016

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