Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15992 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.15992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2576-2019 proposto da:

T.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISA

PARENTI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZANA

1 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNOTTO ULIVI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.S. impugna, articolando un unico motivo di ricorso per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 1129 c.c., e all’art. 64 disp. att. c.p.c.”, il decreto n. 2090/2018 del 5 dicembre 2018 reso dalla Corte d’appello di Firenze.

L’intimato M.G. resiste con controricorso. Il decreto del 5 dicembre 2018 della Corte d’Appello di Firenze ha accolto il reclamo proposto dal condomino M.G. avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze pronunciato in data 23 aprile 2018, con il quale era stata rigettata la sua domanda di revoca giudiziale di T.S. dall’incarico di amministratore del Condominio di (OMISSIS). La Corte d’appello ha ravvisato le denunciate gravi irregolarità gestionali nella redazione del rendiconto e nella mancata utilizzazione del conto corrente condominiale e così, disposta la revoca dell’amministratore, ha condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di M.G..

L’unico motivo di ricorso di T.S. deduce che, avendo natura di volontaria giurisdizione, il provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio non possa contenere alcuna statuizione sulle spese, ed a sostegno richiama quanto affermato in motivazione da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25336 del 2018.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, sempre richiamando Cass. n. 25336 del 2018, ed insistendo per l’inapplicabilità dell’art. 91 c.p.c., nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio. Ora, secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 11 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6-2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 -2; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Va inoltre osservato in premessa come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Il giudizio è improntato a rapidità, informante ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (art. 64 disp. att. c.c., comma 1). Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale è pur sempre diretto all’attività di gestione di interessi.

E’ comunque del tutto conforme all’orientamento interpretativo di questa Corte, consolidatosi sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c..

L’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sè, dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio, sicchè, mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all’art. 1129 c.c., comma 11, non è ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost., (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 2, 01/09/2014, n. 18487; Cass. Sez. 2, 26/06/2006, n. 14742).

Va da ultimo precisato come Cass. Sez. 2 11/10/2018, n. 25336, che il ricorrente richiama a base della sua censura, avesse in realtà ad oggetto un provvedimento con il quale la corte di appello aveva pronunciato sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina (e non di revoca) dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., comma 1, all’esito di procedimento che non è diretto a risolvere un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge, e dalla cui definizione non può derivare una situazione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite (Cass. Sez. VI-2, 16/11/2017, n. 27165; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194). Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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