Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15992 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/06/2021), n.15992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9571-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE,

depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la (OMISSIS) S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA (anno d’imposta 2006) emesso dalla Direzione provinciale di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle risultanze di p.v.c. del 20/6/2006;

– per quanto ancora rileva in questa sede, l’Agenzia contestava – relativamente all’anno 2006 – l’esclusione dalla base imponibile IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 15, comma 1, n. 3) delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni per l’immatricolazione dei veicoli alienati dalla concessionaria (cedente), la quale aveva svolto tale attività avvalendosi di un’agenzia per pratiche automobilistiche; secondo l’Ufficio, la contribuente aveva agito nell’interesse del cliente ma in nome proprio e, dunque, non sussisteva il presupposto normativo per l’esclusione dal campo IVA (“Non concorrono a formare la base imponibile:… 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate”);

la C.T.P. di Cuneo accoglieva il ricorso della società;

con la sentenza n. 81/38/12 dell’1/10/2012, la C.T.R. Piemonte respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo;

– la (OMISSIS) S.r.l. (in fallimento) non ha svolto difese in questo giudizio di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 asgosto 2012, n. 134) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. affermato, senza dare conto di aver esaminato i fatti allegati dall’Ufficio, che l’immatricolazione dei veicoli era stata effettuata in nome e per conto dell’acquirente dell’autovettura, sebbene la contribuente, dando incarico all’agenzia per le pratiche automobilistiche, avesse agito in proprio; in particolare, l’Agenzia sostiene che sia erronea la qualificazione – in termini di mandato con rappresentanza – del rapporto intercorso tra la società e i clienti e relativo alla immatricolazione delle autovetture per conto di questi ultimi.

Il motivo è inammissibile.

La C.T.R. afferma che “l’immatricolazione è stata effettuata in nome e per conto dell’acquirente, ancorchè il disbrigo delle incombenze sia stato delegato ad una agenzia specializzata”.

L’Agenzia ricorrente allega circostanze (l’intestazione della fattura alla (OMISSIS) S.r.l., la differenza tra l’importo corrisposto all’agenzia di pratiche auto) la cui considerazione, asseritamente omessa, avrebbe avuto l’effetto di determinare una diversa qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza.

In proposito si rileva che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/9/2014, e Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01).

In base alle menzionate pronunce, è onere della parte ricorrente indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico il cui esame sia stato omesso, ma anche il dato extratestuale (emergente, cioè, dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27810 del 04/12/2020, Rv. 659816-01, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19987 del 10/08/2017, Rv. 645359-01).

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è lacunoso e non rispetta i canoni dell’art. 366 c.p.c. perchè compie soltanto un rinvio ai documenti citati (senza riportarli ed esplicarne il contenuto), dai quali, secondo la ricorrente, dovrebbe trarsi l’elemento decisivo per confutare le conclusioni della C.T.R. e per configurare un mandato senza rappresentanza (sul punto, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021, Rv. 660233-01).

2. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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