Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15991 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/06/2021), n.15991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21683/2016 R.G. proposto da:

V.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Leonardo Laviola e

Daniela Cutarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Roma alla via Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/1/2016 della CTR della Basilicata Potenza,

pronunciata in data 22/12/2015 e depositata in data 17/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l’Amministrazione controricorrente con atto datato 18/11/2020 ha rappresentato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione controricorrente ha dato atto che la società contribuente ha perfezionato la definizione agevolata della lite pendente;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione controricorrente;

rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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