Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15990 del 27/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/06/2017),  n. 15990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13368-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ACCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PERUGIA, depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Umbria del 20 novembre 2015 laddove accorda al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2008 al 2012. Il professionista si difende con controricorso. La ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione essendo correlata col SSN ed espletata con minime attrezzature e ridotto ausilio di personale. Su quest’ultimo punto, a fronte dell’allegazione erariale “dell’ausilio di due lavoratori dipendenti”, la CTR osserva che “l’azienda sanitaria corrisponde una voce mensile per una collaborazione” e che “gli importi pagati ai lavoratori dipendenti… non costituiscono elemento aggiuntivo idoneo ad evidenziare ricchezza”. La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Il che, senza adeguato esame della concreta fattispecie, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi osservati di per se stessi in punto di diritto, atteso che l’argomento secondo cui “finienda sanitaria corrisponde una voce mensile per una collaborazione” è inconferente, mentre l’argomento secondo cui “gli importi pagati ai lavoratori dipendenti… non costituiscono elemento aggiuntivo idoneo ad evidenziare ricchezza” collide col principio giuridico enunciato dalle sezioni unite laddove è ammessa anche in controricorso la presenza di due dipendenti, con eccedenza dunque rispetto al limite dimensionale di un solo dipendente con mansioni esecutive. Il che porta la fattispecie al di fuori della preclusione per la cd. “doppia conforme”.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo e più compiuto esame e regolazione delle spese. Sarà, poi, compito del giudice di rinvio accertare le concrete e contestate modalità d’impiego delle due dipendenti e appurare se l’attività di collaborazione delle stesse sia equiparabile alla consueta collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno (Cass., Sez. 6-5, n. 383 del 10/01/2017), atteso che, secondo la tesi della difesa privata, una sarebbe solamente supplente dell’altra.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione all’accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA