Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1599 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1599 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 27486-2007 proposto da:
BLANC PRIMINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BORINATO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato
SINIBALDI MICHELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANNI ROBERTO giusta delega

Data pubblicazione: 27/01/2014

in atti;
– controricorrente nonchè contro

ARTAZ MARIA ANGELA;
– intimata –

D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/07/2006 R.G.N.
3955/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine per il
rigetto.

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avverso la sentenza n. 1980/2006 della CORTE

I FATTI
Nel novembre del 1990 Edoardo Borinato convenne in giudizio,
dinanzi al tribunale di Aosta, Carlotta Favre e Primino Blanc
(la prima in persona della sua tutrice, Irma Grosso),
esponendo:

in affitto, gli aveva manifestato la volontà di venderlo al
prezzo di 45 milioni di lire (così effettuando la

denuntiatio

prevista dall’art. 38 della legge 392/78), invitandolo ad
esercitare, se del caso, il diritto di prelazione;
– Che, il 5 giugno del 1980, egli aveva stipulato con la
locatrice un preliminare di vendita per l’importo di L. 30
milioni, senza che, peraltro, quest’ultima si rendesse in
seguito adempiente alle proprie obbligazioni;
– Che, con atto di citazione dell’agosto 1983, egli aveva chiesto
al tribunale di Aosta una pronuncia costitutiva ex art. 2932
c.c.;
– Che,

all’esito di

quel giudizio,

era

stato accertata

l’esistenza di una precedente scrittura privata con la quale la
Favre (nelle more interdetta a causa delle sue condizioni
psichiche) aveva, in data 9.1.1980, già venduto a Primino Blanc
lo stesso bene al prezzo di 45 milioni di lire;
– Che la lite era stata inizialmente definita dalla Corte di
appello di Torino (a conferma della sentenza del tribunale) con
l’annullamento del contratto tra il Borinato e la Favre, ex
art. 428 c.c., su istanza della tutrice di quest’ultima, e con
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– Che la signora Favre, proprietaria del negozio da lui condotto

il riconoscimento, ex art. 215 c.p.c., della sottoscrizione
della scrittura privata con la quale l’immobile era stato
alienato a Primino Blanc;
– Che la sentenza della corte torinese era stata trascritta, con
conseguente proposizione della domanda di riscatto ex art. 39

Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La corte di appello di Torino confermò la sentenza.
Il ricorso per cassazione proposto dal Borinato fu accolto, ma
la riassunzione del giudizio da parte di quest’ultimo dinanzi
alla medesima corte di appello di Torino si concluse, del tutto
inopinatamente, con un nuovo rigetto della sua pretesa.
L’ulteriore ricorso per cassazione presentato dal Borinato
sortì nuovamente esito positivo, con conseguente rinvio della
causa non più dinanzi alla tetragona corte subalpina, bensì a
quella di Milano, che ne accolse integralmente la domanda.
Primino Blanc ha proposto a sua volta ricorso dinanzi a questa
Corte, illustrandolo con 3 motivi di censura.
Resiste con controricorso Edoardo Borinato.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è palesemente infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 384 c.p.c. e 2909 c.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):

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della legge 392/78 da parte del Borinato.

Quando il giudice del rinvio è invitato ad uniformarsi “se del
caso” e “previo nuovo esame delle acquisizioni processuali e
dei fatti di causa” al principio di diritto enunciato nella
sentenza della S.C., può formarsi il giudicato implicito sui
punti ancora soggetti alla valutazione del giudice di merito?.

quesito che ne conclude l’esposizione.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, con conseguente inammissibilità del motivo di
ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia
del tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla
sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia
(Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a
risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta
(quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di
stabilire se sia stata o meno violata – o disapplicata o
erroneamente applicata, in astratto, – una norma di legge. Il
quesito deve, di converso, investire

ex se la ratio decidendi

della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno
opposto destinata ad una soluzione che, pur trascendendo la
fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice di
legittimità, ne dia specifico conto ed esaustiva esposizione:
le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente

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Il motivo è inammissibile, per patente inammissibilità del

specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve
ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un
quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un

peraltro consentire un utile riferimento alla fattispecie in
esame.
Tali appaiono, nella specie, i quesiti illustrati poc’anzi.
La corretta formulazione del quesito esige, difatti (Cass.
19892/09), che il ricorrente
fattispecie concreta, poi
tipico, infine formuli,

dapprima indichi in esso la

la rapporti ad uno schema normativo

in forma interrogativa e non (sia pur

implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si
chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007)
l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si
risolva (come nella specie) in una generica istanza di
decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata
nel motivo.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 112 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
La sentenza che, in luogo di pronunciarsi su di una domanda di
declaratoria di riscatto ex artt. 38-39 della L. 392/78 e di
conseguente trasferimento della proprietà del bene oggetto del
riscatto, dichiari la sostituzione dell’istante al compratore

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interrogativo circolare, che già presupponga la risposta senza

risultante nel contratto di compravendita stipulato in asserita
pretermissione, fissando senza che ve ne sia domanda
condizioni, termini e modalità di tale sostituzione e
attribuendo una somma di denaro non richiesta ad un soggetto
non costituito in giudizio, viola il principio di

La risposta (di segno negativo) non può essere conforme ai
desiderata di parte ricorrente.
E’, difatti, del tutto inconferente discorrere, nella specie,
di un vizio di ultrapetizione, non essendo stato riconosciuto
all’odierno resistente alcun bene della vita diverso (o di
maggior consistenza) rispetto a quello richiesto.
La Corte territoriale, in ossequio ai principi costituzionali
della effettività della tutela e dell’esigenza di celerità del
giusto processo (sui quali,

funditus,

Cass. 21255/2013), e

nell’esercizio dei suoi discrezionali poteri di interpretazione
della domanda, si è rigorosamente limitata ad una (corretta)
esegesi del petitum sostanziale fin dall’origine introdotto dal
Borinato, circoscrivendo il proprio

decisum

entro i rigorosi

limiti ad essa consentiti, ed emanando un dispositivo del tutto
conforme a diritto (oltre che alfine rispettoso dei

dicta di

questa Corte regolatrice, chiamata per ben due volte a cassare
sentenze di merito a quello stesso diritto palesemente non
conformi).
Con il. terzo motivo,

si denuncia

applicazione degli artt. 38 e 39 L. 392/78.

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violazione e falsa

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato?

La censura è corredata dal seguente quesito:
Il conduttore in locazione che – rispetto alla

denuntiatio

notificatagli ex artt. 38-39 L. 392/1978 – non si limiti ad un
comportamento puramente abdicativo non profittando della
proposta, ma intraprenda iniziative contrattuali contro-

denuntiatio

e diverse modalità di pagamento, e stipulando un

contratto di compravendita in tali termini, può,
successivamente, profittare dell’annullamento di tale contratto
per motivi attinenti alla capacità del venditore per far
rivivere il diritto di prelazione e riscatto che egli stesso
aveva a suo tempo consumato, sostituendolo con un più
conveniente regolamento negoziale?
La censura è palesemente inammissibile, sì come rivolta, nella
sua più intima sostanza, non al

decisum della corte milanese,

bensì al contenuto rescindente della seconda pronuncia di
questa Corte, il cui presupposto logico-giuridico trasse
evidente fondamento proprio sulle vicende processuali che oggi
parte ricorrente pretende di rimettere illegittimamente in
discussione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si

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proponendo un prezzo inferiore a quello indicato nella

liquidano in complessivi E. 6200, di cui E. 200 per spese,
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 19.6.2013

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