Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1599 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 667/2016 proposto da:

B.M., B.P., rappresentate e difese dall’avv.

FRANCESCO FIERRO;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA NAPOLI, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente

domiciliata in ROMA Piazza Cavour, Corte di Cassazione – presso

l’avv. ALDO DI FALCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), IN PERSONA DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difeso

dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3614/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso principale, e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’avv. Fierro Pasquale, con delega scritta che si riporta agli

atti depositati;

udito l’Avvocato Di Paolo Luca, con delega scritta che si riporta

agli scritti depositati.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

B.M., in proprio e quale erede di B.G., ricorre a questa Corte chiedendo, a mezzo di atto affidato a sei ordini di motivi, la cassazione della sentenza n. 3614/2015 della Corte di Appello di Napoli.

Il ricorso è resistito con distinti controricorsi dalle intimate Città Metropolitana di Napoli ed Azienda Sanitaria (A.S.L.) (OMISSIS).

Quest’ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., affidato ad un unico articolato motivo motivo. Con la sentenza oggetto del ricorso in esame la Corte distrettuale di Napoli, adita con appello principale del suddetto B.G., rigettava tale gravame interposto in via principale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 884/2010, condannando – in accoglimento dell’appello incidentale – l’appellante principale B. all’immediato rilascio in favore della A.S.L. (OMISSIS) gli immobili siti in (OMISSIS), in atti specificamente indicati, e dallo stesso detenuti.

Con la precedente sentenza del Tribunale di prima istanza era già stata rigettata la domanda del B. con la quale veniva richiesto l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dei medesimi immobili di cui innanzi.

Nella fattispecie e per quanto ancor oggi rileva, la vicenda per cui è causa trae origine, in estrema sintesi, dalla pretesa attorea di usucapione per effetto e conseguenza della addotta immissione in possesso esclusivo dei suddetti immobili fin dal 1961 da parte dell’attore ex affittuario dei medesimi beni, di poi oggetto di provvedimenti, del 1961 e del 1963, di occupazione ed espropriazione finalizzati alla costruzione dell’Ospedale Provinciale Psichiatrico di Napoli ma mai seguiti nè dalla realizzazione dell’opera, nè – secondo la prospettazione attorea – dalla materiale immissione in possesso dei beni da parte della Provincia di Napoli.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura promiscuamente il vizio di violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., per errata individuazione della domanda proposta e delle risultanze processuali, nonchè per motivazione incongrua o meramente apparente.

Quanto alla doglianza di violazione di legge il motivo ripercorre la vicenda processuale al fine di sostanziare la dedotta violazione.

Tuttavia il ripercorrere quella vicenda rappresenta una utilizzazione strumentale per veicolare, in apparenza, un preteso vizio di legge col fine, in sostanza, di proporre una rilettura della domanda con propria diversa ricostruzione fattuale contrastata da doppia valutazione conforme nella sentenza data da entrambi i Giudici del merito e non più riesaminabile in questa sede.

Appare del tutto evidente che, in effetti, parte ricorrente censura l’impugnata sentenza sotto il profilo degli accertamenti svolti con riferimento non a quello che la decisione ritiene, ma a quello che la decisione avrebbe potuto dire all’esito dell’eventuale esito di una interpretazione della domanda e di una ipotetica altra attività istruttoria, alla cui stregua e secondo la propria interpretazione soggettiva i andava svolto il giudizio.

Senonchè – giova ricordare – la qualificazione della domanda e la valutazione della necessità di attività istruttorie determinanti al fine della decisione sono attività che rientrano precipuamente nei compiti del Giudice del merito. Più specificamente ancora deve evidenziarsi che – come acutamente già rilevato nella decisione gravata – gli stessi mezzi di prova a suo tempo articolati dalla odierna parte ricorrente e fulcro della svolta doglianza ora in esame “oltre ad essere idonei a comprovare (solo) comportamenti del tutto compatibili con la qualità di mero detentore”, come tale non idoneo ad usucapire, non apparivano comunque “… in alcun modo in grado di documentare anche il compimento di un atto finalizzato a manifestare nei confronti del proprietario la volontà di contrapporre un proprio autonomo diritto in maniera da tramutare la qualità di detentore in quella di possessore”.

Vanno, pertanto, richiamati i condivisi e consolidati principi già enunciati da questa Corte e secondo cui “in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto”, giacchè “il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre – come nella fattispecie – l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Non è ammissibile la doglianza svolta in uno alla denuncia di vizio di violazione di legge e relativa alla pretesa carenza motivazionale.

Ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè….(con una riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”)….esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. civ., S.U., Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).

Il motivo va, dunque e nel suo complesso, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed alla L. n. 2359 del 1865, art. 52.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., ed alla L. n. 2359 del 1865, art. 63.

4.- Entrambi i due suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico-argomentativa.

Con tali motivi, sempre attraverso una soggettiva ricostruzione della “progressione temporale degli eventi” a partire dal 1960 e della pretesa esatta natura ed applicazione delle citate norme in materia di espropriazione, si pretende la cassazione della impugnata sentenza.

La tecnica espositiva della parte ricorrente replica, nella sostanza, quella utilizzazione strumentale di elementi (già esaminata col primo motivo sub 1) per proporre la propria diversa ricostruzione rispetto a quella data dai Giudici del merito.

Inoltre (e decisivamente) parte ricorrente non si confronta, nè attacca in modo idoneo la fondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Essa è incentrata sulla pretesa intervenuta usucapione anche in dipendenza delle vicende espropriative retrostanti alla fattispecie.

Senonchè quelle vicende e la stessa successione nel tempo dei provvedimenti amministrativi con emanazione del decreto di esproprio, con la perdita della proprietà da parte degli originari proprietari e l’acquisto in favore dell’ente espropriante, non incidono (nè potevano incidere) sulla qualificazione giuridica del godimento del bene del detentore determinandone un rilevante mutamento della sua natura.

I motivi vanno, quindi, respinti.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio dei violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 115,116 e 183 c.p.c..

La doglianza attiene alla questione (di cui, peraltro si è avuto modo di accennare anche innanzi sub 1) della non accolta richiesta di prove reiterata, ma respinta in appello. La sentenza impugnata, facendo buon uso delle norme e dei principi ermeneutici applicabili, ha correttamente ed adeguatamente risposto in senso negativo alle articolate, ma irrilevante (v.: sub 1) richieste istruttorie.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

6.- Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 165 c.p.c. e segg., artt. 114 e 115 c.p.c..

Il motivo è del tutto inammissibile per vari ordini di argomentazioni.

Con lo stesso si ripropone, attraverso l’uso strumentale della deduzione di vizio di violazione di legge (svolta promiscuamente con la prospettazione di vizio di carenza motivazionale) un particolare aspetto della controversia. Esso è quello (già compiutamente e congruamente esaminato e deciso dai Giudici del merito) relativo alla vicenda della storia dell’immissione in possesso e della notifica di atti espropriativi.

Ebbene tale aspetto, comunque ritenuto non rilevante al fine (preteso dall’odierna parte ricorrente) di tramutare la propria detenzione ancorchè qualificata del bene immobile e far qualificare la stessa come possesso, è stato oggetto di ampia valutazione da parte della sentenza impugnata con ratio decidenti neppure intaccata dal motivo.

7.- Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo, per lo stesso ordine di argomentazioni appena già svolto innanzi deve dichiararsi anch’esso inammissibile.

8.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

9- Con il ricorso incidentale si deducono promiscuamente varie violazioni di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

In particolare parte ricorrente incidentale si lamenta del capo della sentenza della Corte distrettuale relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Tale domanda, avanzata dalla ASL (OMISSIS) veniva ritenuta non corredata di prova.

L’odierna parte ricorrente, giostrando (v,: pp. 19 ss. controricorso) su talune affermazioni di cui in sentenza, ritiene che il Giudice di Appello sia stato vittima di “un abbaglio”, con commissione di “chiaro error in procedendo in violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

L'”abbaglio” sarebbe – secondo la prospettazione di cui al ricorso incidentale – conseguenza dell’equivoco per cui si sarebbe ritenuto (in secondo grado) che la detta ASL aveva (in primo grado) inteso riservarsi di fornire la prova del danno, nel mentre – viceversa – vi sarebbe stata una riserva di prova meramente “sugli eventuali elementi utili ai fini della sola quantificazione del medesimo”.

Orbene, al là di questioni del tutto terminologiche sulla valenza a posteriori del decisum della sentenza impugnata (e di quella di primo grado), va oggi decisivamente osservato quanto segue.

La ratio decidendi che ha condotto al rigetto della domanda riconvenzionale di danni è, nella sostanza, la mancanza di prova degli stessi.

Tale argomentazione non è colta dall’odierna parte ricorrente incidentale, nè adeguatamente censurata.

Appare vieppiù particolare che – dopo anni ed anni – si debba oggi discutere circa il suddetto preteso “abbaglio” nel mentre ben poteva la parte ricorrente incidentale a suo tempo spiegare ed allegare (dopo la decisione di primo grado) quale era la sussistenza e la quantificazione, attraverso compiuta e concreta ricostruzione, del danno oggi ripetutamente ed astrattamente lamentato.

Il motivo, è, quindi, infondato e va respinto.

10.- Conseguentemente va rigettato il ricorso incidentale.

11.- Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, devono compensarsi quanto al rapporto processuale fra la parte ricorrente e la ASL ricorrente incidentale.

12.- Vanno, viceversa e come in dispositivo, regolate – secondo il principio di soccombenza – le spese di lite quanto al rapporto processuale fra la parte ricorrente e quella controricorrente (Città Metropolitana di Napoli, subentrata ex lege alla Provincia).

13.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, nonchè di quella ricorrente incidentale, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio fra la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale.

Condanna la parte ricorrente principale al pagamento in favore della parte controricorrente, Città Metropolitana di Napoli, delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, nonchè di quella ricorrente incidentale, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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