Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1599 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 7597/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

Responsabile della Direzione Affari Legali, delegato in virtù dei

poteri conferiti giusta procura per atto notaio Ambrosone di Roma del

15.06.2 005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Europa n. 175, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria Ursino

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.N.;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 11759/2006 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Reno n. 21,

presso lo studio dell’Avv. Roberto Rizzo, che lo rappresenta e

difende procura per procura a margine del controricorso;

– controricorrente-ricorrente incidentale –

CONTRO

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari Legali, delegato in virtù dei

poteri conferiti giusta procura per atto notaio Ambrosone di Roma del

15.06.2005 rep. n. 36583;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 7164/04 della Corte di Appello di

Roma del 30.1 1.2004/14.03.2005 nella causa n. 2702 R.G. 2001;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15.12.2009 dal

Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 20.09.1999, F.N. esponeva:

-che l’Ente Poste Italiane con provvedimento del 30.1 2.1 994 aveva disposto la risoluzione del suo rapporto di lavoro con effetto dal 1.02.1995 per raggiunti limiti di età (65 anni), in applicazione dell’art. 79, n. 1, lett. a) del CCNL del 26.11.1994;

-che il suddetto art. 79 non avrebbe potuto essere legittimamente applicato ad esso ricorrente, avendo da tempo acquisito il diritto ad essere trattenuto in servizio fino al compimento del 67 anno di età;

-che in ogni caso il collocamento a riposo risultava atto radicalmente nullo ed inefficace, in quanto fondato su clausola colletti va affetta da radicale ed inderogabile nullità per contrasto con norme imperative, oltre che con il principio di tassatività delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro, con la legislazione vincolistica in tema di licenziamento individuale e con al disciplina inderogabile sul preavviso.

Tutto ciò premesso, chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità del terzo comma dell’accordo integrativo di cui alla norma finale del CCNL nonchè dell’art. 79, lett. a) e art. 81 dello stesso CCNL, con il ripristino del rapporto lavorativo e condanna delle Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, o, in via subordinata, delle somme specificate a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di indennità sostitutiva di 12 giorni di ferie non fruite nei quattro mesi di preavviso.

All’esito il Tribunale di Roma con sentenza del 30.03.2000 rigettava il ricorso sotto il profilo del comportamento tenuto dalle parti, in relazione all’arco di tempo trascorso, all’impugnativa del lavoratore intervenuta dopo circa tre anni dalla data del provvedimento e all’accettazione del trattamento pensionistico.

2. Tale decisione, impugnata dal F., è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7164 del 2004, che ha ritenuto non decisiva l’acquiescenza del lavoratore all’atto risolutivo e la qualificazione della risoluzione del rapporto di lavoro in termini consensuali, dichiarando la nullità del provvedimento risolutolo adottato dall’Ente Poste.

Nel quantum la Corte territoriale ha riconosciuto al F. il risarcimento nella misura del 50 % del trattamento economico spettante tra l’atto di costituzione in mora (14.1 1.1 997) e la data della decisione.

3. Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con otto motivi. Il F. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale relativamente all’entità del risarcimento del danno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Va esaminato in via prioritaria l’ultimo motivo del ricorso principale, con il quale le Poste Italiane deducono che il F. ha impugnato il collocamento a riposo quando era venuto ormai venuto meno il suo diritto ad essere mantenuto in servizio ed in totale assenza di un rapporto sinallagmatico.

Il motivo è fondato.

Invero l’attore soltanto dopo il compimento di 67 anni ha avanzato la sua pretesa di risarcimento del danno, che va disattesa, non avendo mai in epoca antecedente offerto a datore di lavoro le proprie energie lavorative ed avendo egli stesso in precedenza chiesto di restare in sevizio soltanto fino al 67 anno, il che comporta una rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro dopo tale epoca.

In questo senso del resto questa Corte ha più volte affermato, con particolare riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti postali, la necessità, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento commisurato alla retribuzione, della messa in mora ex artt. 1217 e 1219 c.c. e della messa a disposizione della propria prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro (cfr Cass. n. 29662 del 18 dicembre 2008; Cass. n. 8352 del 26 maggio 2003; Cass. S.U. n. 14381 del 2002 ed altre decisioni conformi).

3. L’accoglimento di tale motivo del ricorso principale fa ritenere assorbitigli altri motivi e il ricorso incidentale, dal che segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda del F. va rigettata.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, in considerazione delle difformi decisioni, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie l’ultimo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il F. alle spese de giudizio di cassazione, che liquida in Euro 19,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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