Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15989 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 27/07/2020), n.15989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14241-2019 proposto da:

D.M.E., M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARENULA, 16, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MAGRI’, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO DE MARI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9303/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

RITENUTO CHE:

D.M.E. e M.L. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania che nell’ambito del giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli nr 6605/2017, lo ha rigettato disponendo la compensazione delle spese del grado. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con un unico articolato motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

Criticano in particolare le ragioni poste a fondamento della disposta compensazione ritenendo che le stesse non integrino quelle gravi ed eccezionali ragioni richieste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

Il motivo è fondato.

In primo luogo va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente la quale sostiene che con l’impugnativa non sarebbero state censurati entrambi gli argomenti utilizzati dalla CTR per giustificare la predetta compensazione.

La critica mossa dai ricorrenti,contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, si indirizza ad entrambe, come emerge dall’esame del ricorso che riporta a pag 10 virgolettato il testo della sentenza nella sua integrità cui fa seguito la ragione della censura.

Passando al merito va osservato che in tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.

Detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (cfr.Cass. 2019 nr 2206; Cass. nn. 23059/18, 6059/2017, 11222/2016, 12893/2011);

Nella fattispecie in esame, la CTR, integrando e precisando la motivazione dei primi Giudici, ha ravvisato l’esistenza di specifiche ragioni legittimanti la compensazione delle spese “nella particolarità della questione affrontata soprattutto in ragione dello sviluppo temporale dei fatti”

Ragioni queste che risultano illogiche solo che si consideri che tanto il giudice di primo grado che quello di appello hanno condiviso l’interpretazione della parte ricorrente circa la portata applicativa del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del grado di appello e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 27 luglio 2020

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