Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15989 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/06/2017), n. 15989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12461-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5967/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il
13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
Con atto notificato in data 9-10 maggio 2016 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lazio (sez. Latina) che il 13 novembre 2015 ha ritenuto fondata la domanda della dott. V.L., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta indicati in ricorso. La contribuente non si difende.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione. La decisione del giudice regionale, invece, non si discosta da principi regolativi definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e (soprattutto) del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda oramai solo l’utilizzo “di un lavoratore dipendente non occasionale” (pag. 2) e segnatamente “di una segretaria part time” (pag. 20, 21), il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto. Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità mancando attività difensiva della contribuente.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017