Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15989 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 09/06/2021), n.15989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9601-2015 proposto da:

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

MAISTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

CERRATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2015 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Fiat Chrysler Automobiles Italy spa ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 20/36/15 del 14.1.2015, con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso die liquidazione notificatole in recupero di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale (e relative sanzioni) con riguardo all’atto 12 dicembre 2008 con il quale essa ricorrente aveva conferito in Fiat Partecipazioni spa (poi FGA Real Estate Services spa) il ramo aziendale costituito dal circuito di collaudo e prove automobilistiche sito in Balocco (VC). Ramo aziendale da essa trasferito unitamente ad alcuni dipendenti (tecnici, amministrativi e di manutenzione) e comprensivo di impianti ed attrezzature, locali e fabbricati, debiti (verso dipendenti, Inps e banche) e contratti (clienti e fornitori) già stipulati dalla cedente per la gestione del circuito.

L’atto in questione, autoliquidato con imposte di registro ed ipo-catastali in misura fissa, era stato dall’amministrazione finanziaria riqualificato D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 20, a seguito di accesso e processo verbale di constatazione della GdF, in termini di cessione di singoli beni non costituenti ramo aziendale, con conseguente applicazione di imposta proporzionale di registro, ed ipocatastale, con diversa tariffa a seconda della natura dei medesimi.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, la quale eccepisce la inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto volto a suscitare una nuova valutazione di fatto in ordine alla natura della cessione in questione; sostiene inoltre la fondatezza della sentenza impugnata, anche considerato che il consapevole occultamento in cessione di ramo aziendale di quello che era invece stato il trasferimento di una somma di beni distinti risultava palese dagli accertamenti della GdF e, in particolare, da una serie di comunicazioni interne e messaggi mail intercorsi prima dell’atto tra coloro che si erano occupati della vicenda all’interno del gruppo o come consulenti.

La società ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. Il ricorso è improcedibile.

La società ricorrente ha dichiarato che la sentenza CTR qui impugnata le era stata notificata in data 9 febbraio 2015.

Cionondimeno, essa non ha poi depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), copia autentica della sentenza stessa, con la pertinente relata di notificazione.

Va in proposito qui ribadito che: – l’allegazione in oggetto risponde all’esigenza di porre la corte di legittimità in condizione di verificare la tempestività del ricorso per cassazione mediante osservanza del termine “breve” di impugnazione ex art. 325 c.p.c., comma 2, e, con ciò, di escludere l’eventuale formazione del giudicato interno; circostanza, quest’ultima, di rilievo pubblicistico, tanto da dover essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in assenza di contestazione di tempestività del ricorso ad opera della controparte intimata (Cass. n. 3466/20 ed altre); – l’allegazione in copia autentica della sentenza con la relata di notifica non ammette equipollenti, trattandosi di incombenza la cui prova deve essere necessariamente fornita secondo le modalità documentali indicate (per evidenti ragioni di certezza, immediatezza e decisività dimostrativa) direttamente dalla legge (Cass. SSUU 9005/09; tra le altre: Cass. nn. 6712/13; 14207/15; 9987/16; 1295/18); – l’improcedibilità per mancata allegazione va ragionevolmente esclusa soltanto nelle ipotesi (qui non ricorrenti) in cui il ricorso per cassazione si palesi comunque tempestivo perchè notificato nel rispetto del termine breve con decorso dal deposito della sentenza impugnata, ovvero allorquando (SSUU 10648/17, con richiamo a SSUU 25513/16 ed in parziale revisione di quanto affermato, sul punto specifico, da SSUU 9005/09 cit.) la relata di notifica non allegata dalla parte ricorrente “risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”.

Nel caso di specie, la parte controricorrente ha a sua volta dato atto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata alla suddetta data, ma non risulta aver provveduto, neppure essa, al relativo deposito.

Nè il documento mancante è stato reso disponibile a questa Corte per effetto della sola istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del grado di appello, non avendo la società ricorrente neppure indicato che esso si trovasse per qualche ragione al suo interno.

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte ricorrente, che ha dato causa alla rilevata improcedibilità.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 11.200,00, oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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