Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15988 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7590-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

A.L. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RENZO PASQUALETTI, PASQUALE RUSSO E

FRANCESCO PADOVANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1519/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della A.L. s.r.l. degli avvisi di accertamento, relativi ad ires, irap ed iva delle annualità 2006, 2007 e 2008, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, rideterminava il corrispettivo, ricavato per la locazione di immobili, posto a base dell’atto impositivo.

Il ricorso è fondato su due motivi.

La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente-ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. il primo motivo – con il quale la ricorrente deduce l’omessa pronuncia da parte della C.T.R. sull’appello incidentale proposto da essa Agenzia attinente ai costi non inerenti e sulle percentuali di calo come già formulati dai verificatori – è manifestamente fondato.

1.1. Appare evidente dalla lettura della sentenza impugnata, e contrariamente a quanto eccepito in controricorso, che il Giudice di appello ha totalmente omesso l’esame del gravame incidentale e che tale omissione, anche alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte (cfr. tra le tante di recente Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017) integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata. Le contrarie argomentazioni svolte in memoria dalla controricorrente non paiono influenti laddove l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata con la quale si conferma nel resto la sentenza impugnata attiene all’accoglimento solo parziale dell’appello principale e non già ad un implicito rigetto dell’appello incidentale proposto dell’Agenzia e totalmente ignorato dal Giudice di appello.

L’accoglimento del primo motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di merito per l’esame comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dalla contribuente e tendente ad ottenere l’applicazione dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015.

PQM

 

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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