Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15988 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 21/07/2011), n.15988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Sette + s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8, presso l’avv. Gobbi
Goffredo, che con l’avv. Sicari Giacomo la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Fallimento Menini s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato
in Roma, via Lorenzo Valla 2, presso l’avv. Pirfrancesco Della Porta,
rappresentato e difeso dall’avv. De Rosa Marco giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso n. 813 del 23.2.2010.
udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26.5.2011 dal
Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. Gobbi per la Sette + e Della Porta per il fallimento;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la manifesta infondatezza del
ricorso.
Fatto
La Sette + s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il fallimento della Menini s.r.l. in liquidazione, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che aveva ammesso in chirografo, anzichè in prededuzione come richiesto, il credito di Euro 60.000 vantato dalla ricorrente a titolo di compartecipazione (nella misura del 50%) al versamento di quanto stabilito per l’ammissione della Menini alla procedura di concordato preventivo.
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. proponeva la trattazione del ricorso ritenendolo manifestamente infondato.
Il Collegio ritiene tuttavia che non ricorrano le condizioni per la definizione del processo in tale sede.
P.Q.M.
Dispone la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011