Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15988 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33154-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dall’avvocato ORLANDO RENATO CIPRIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3568/2018 della COMM. TRIB. REG.CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria della Campania, con sentenza n. 3568/18 del 5 marzo 2018, pubblicata il 17 aprile 2018, accogliendo il gravame della Agenzia delle entrate, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 608/2015 (di annullamento dell’atto impositivo per vizio della relativa notificazione), ha respinto il ricorso proposto dal contribuente S.G., in qualità di erede del contribuente St.Gi., avverso l’avviso di liquidazione (in solido tra gli eredi) delle maggiori imposte di registro e ipotecaria, dovute dal de cuius per effetto della decadenza dalle agevolazioni per la costituzione della piccola proprietà contadina, in relazione alla compravendita registrata il 27 novembre 2008.

2. – La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con atto del 12 novembre 2018 (rimesso per la notificazione tramite il servizio postale a mezzo raccomandata spedita il 12 novembre 2018)

Diritto

CONSIDERATO

1. – Il ricorso è inammissibile, in quanto manca la prova del perfezionamento della relativa notificazione tramite il servizio postale: difetta per vero la prescritta documentazione del recapito all’indirizzo del destinatario – ovvero della compiuta giacenza – del plico raccomandato recante la impugnazione.

Il ricorrente si è, infarti, limitato a produrre (a corredo della fotocopia della ricevuta di accettazione della raccomandata presso l’ufficio postale) soltanto la stampa dell’esito della spedizione ottenuto telematicamente dal sito delle Poste italiane, tramite l’apposito servizio on line “Cerca Spedizioni”.

E, in proposito, è appena il caso di rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione “ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso (…)”; l’adempimento in parola “non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poichè solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 19387 del 08/11/2012, Rv. 624180 – 01; Sez. 6 – 5, sentenza n. 25285 del 28/11/2014, Rv. 633254 – 01).

2. – Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

3. – La inammissibilità del ricorso comporta, tuttavia, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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