Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15988 del 01/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 01/08/2016), n.15988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20980-2013 proposto da:

P.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE FERRARA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE FEDERICO II, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CROCE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/03/2013 r.g.n. 1348/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato FERRARA SALVATORE;

udito l’Avvocato ERRANTE MASSIMO per delega Avvocato CROCE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per i rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Palermo del 16-10-2002 P.S., direttore generale della fondazione FEDERICO II dall’ottobre 1997 al settembre 2001, agiva nei confronti della Fondazione per la sua condanna al pagamento delle spettanze retributive (per complessivi Euro 56.136,81) connesse all’incarico – svolto dall’ottobre 1998 – di vice direttore responsabile delle riviste “(OMISSIS)” ed “(OMISSIS)” nonchè del supplemento “(OMISSIS)”, editi dalla Fondazione, assumendo che tale attività esulava dai compiti e funzioni di direttore generale e doveva essere autonomamente retribuita.

Con sentenza del 3.12.2008 (nr. 4481/2008) il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.

Con sentenza del 14 febbraio – 21 marzo 2013 la Corte di appello di Palermo rigettava l’appello del P..

La Corte territoriale osservava che dal combinato disposto degli artt. 3 e 16 dello Statuto della fondazione risultava che le mansioni svolte dall’appellante come vicedirettore responsabile delle tre riviste erano sovrapponibili a quelle di direttore generale. La finalità delle riviste era quella di diffondere fuori dei confini regionali il patrimonio culturale della Sicilia e di rendere pubblici i lavori della assemblea siciliana; tali finalità caratterizzavano gli scopi statutari della fondazione, al cui conseguimento era chiamato il direttore generale.

Sarebbe stato onere del P. dedurre e provare che l’incarico comportasse lo svolgimento di compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti le attribuzioni statutarie come direttore generale, dovendo altrimenti desumersi che la rilevante retribuzione mensile fosse diretta a remunerare l’integrale impegno lavorativo.

Neppure era rilevante la circostanza, emersa nel libero interrogatorio del nuovo direttore della fondazione, della diversificazione dei due ruoli alla data del giudizio, essendo carente ogni prova circa le mansioni del nuovo direttore generale e le voci di retribuzione corrispostegli.

Del resto proprio la sovrapposizione dei ruoli avrebbe reso impossibile identificare il numero delle ore di impegno quotidianamente dedicate alle funzioni di direttore generale piuttosto che a quelle di vicedirettore responsabile delle riviste.

Per la Cassazione della sentenza ricorre P.S., articolando cinque motivi.

Resiste con controricorso la Fondazione Federico II, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul secondo motivo di appello.

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale aveva omesso di pronunziarsi sul motivo di appello con il quale si denunziava la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, per avere richiamato alcune massime di legittimità che non supportavano l’impianto della sentenza.

Il motivo è infondato.

Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. è necessario che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione, ritualmente ed in equivocamente formulate, per le quali detta pronunzia sia necessaria.

Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha ritenuto che la attività di direttore responsabile delle riviste svolta dal P. rientrasse nelle sue funzioni statutarie di direttore generale della fondazione e che, in ogni caso, sarebbe stato impossibile individuare l’impegno orario relativo rispettivamente a ciascuno dei due ruoli al fine di distinguere i relativi compensi.

Sulla base di tale iter motivazionale ha respinto il primo motivo di appello ed ha dichiarato assorbiti gli altri due (si veda a pagina 4 della sentenza).

Sicchè trattasi di motivo d’appello non esaminato in quanto correttamente ritenuto assorbito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione:

degli artt. 6 e 16 dello Statuto della Fondazione Federico II;

della L. n. 633 del 1941, art. 7; Legge sulla stampa n. 47 del 1948, artt. 7, 3 e 5;

della Legge sull’ordinamento della professione giornalistica n. 69 del 1963, art. 46;

Dell’art. 57 c.p.;

Dell’art. 6 del CCNL giornalisti, avente efficacia normativa ex D.P.R. n. 153 del 1961;

Dell’art. 111 Cost., comma 6 per omessa motivazione;

Dell’art. 2697 c.c..

Il ricorrente, illustrata la normativa che disciplina le funzioni del direttore responsabile di giornale o di altro periodico (obblighi e responsabilità, rapporti con l’editore) ne tre la conclusione che il direttore o vicedirettore responsabile – anche quando inserito nella struttura organizzativa della azienda e vincolato da un rapporto di lavoro subordinato – è una figura distinta da quella del direttore generale della Fondazione Federico II, quest’ultima definita dall’art. 16 dello Statuto. A conferma di tale assunto evidenzia che la figura del direttore responsabile non era neppure prevista nell’organigramma della Fondazione, di cui all’art. 6 dello Statuto, il che lasciava intendere che l’incarico venisse svolto nell’ambito di un nuovo rapporto di lavoro autonomo e non del rapporto essere, di natura subordinata.

Tale circostanza rendeva del tutto irrilevante la eventuale coincidenza parziale di orari o la messa a disposizione da parte della Fondazione degli strumenti per l’esercizio della attività.

Il ricorrente conclude che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non era suo onere dedurre e provare che l’incarico di vicedirettore responsabile comportasse lo svolgimento di compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti le funzioni statutarie di direttore generale, derivando tale diversità dalla legge, che individuava attribuzioni e responsabilità di direttore responsabile.

La sentenza viene censurata anche sotto il profilo dell’art. 111 Cost., per omessa motivazione circa la operata sovrapposizione delle due figure.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 115 c.p.c..

Censura la sentenza per avere posto a carico del dipendente l’onere probatorio dello svolgimento, come vicedirettore responsabile, di compiti diversi rispetto a quelli di direttore generale, giacchè non era contestata dalla fondazione la carica di vicedirettore responsabile e l’esercizio delle relative funzioni.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di fonti di prova.

Il motivo attiene alla statuizione sulla mancanza di prova dell’impegno orario cui riferire i compensi.

Il ricorrente rileva che i compensi avrebbero potuto essere determinati sulla base del tariffario dei compensi minimi dei giornalisti fino all’anno 2001 – (documenti prodotti ed affoliati come numero 18-19-20 della produzione del primo grado) e della deposizione del teste D.L. (escusso nel primo grado alla udienza del 20.11.2006), dalla quale risultava che le riviste dirette avevano cadenza mensile e che la tiratura era superiore alle 10mila copie.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del diritto ai compensi.

Deduce che la funzione di direttore responsabile costituisce titolo del diritto al compenso per gli obblighi e responsabilità connessi al ruolo ed indipendentemente dal numero delle ore di lavoro svolte.

I motivi, in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi appaiono infondati.

Il secondo ed il terzo motivo sono tesi ad evidenziare – rispettivamente sotto il profilo della violazione delle norme di diritto e delle norme del processo – la distinzione delle attribuzioni derivanti dalla investitura a direttore generale della fondazione rispetto ai compiti e responsabilità discendenti dalla nomina a vice direttore responsabile delle riviste edite dallo stesso ente.

Tuttavia la mera distinzione delle funzioni ed attribuzioni non determina ex se la autonoma retribuibilità dei compiti – seppure in ipotesi diversi – discendenti dalla nomina del ricorrente – nell’ottobre 1998 – a vice direttore responsabile delle riviste edite dalla fondazione, occorrendo a tal fine evocare uno specifico titolo del diritto al compenso.

Sotto questo profilo i due motivi appaiono privi del carattere della decisività mentre appare pregiudiziale l’esame del quinto motivo, nel quale la sentenza viene censurata per violazione degli artt. 36 Cost. e art. 2233 c.c. Il motivo è infondato.

Sotto il profilo dell’art. 36 Cost. deve darsi continuità in questa sede al principio di diritto già espresso da questa Corte (Cassazione civile sez. lav. 13 settembre 1995 n. 9678) secondo cui qualora ad un lavoratore dipendente venga affidato l’espletamento non solo di mansioni tipiche della qualifica rivestita ma anche di mansioni diverse – non comportanti secondo la disciplina collettiva un inquadramento o una retribuzione superiore – può configurarsi un diritto dello stesso ad un supplemento di retribuzione ai sensi dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost. solo se sia dimostrato che tale cumulo comporti per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita.

Va altresì ricordato che la retribuzione costituzionalmente dovuta deve essere parametrata al trattamento fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alle mansioni svolte; non è invece invocabile sulla base del precetto costituzionale un diritto assoluto, fondato sul cumulo di mansioni, ad un aumento del compenso percepito, pur se convenzionalmente fissato in misura superiore al minimo costituzionale.

Sotto tale profilo la sentenza, dà atto:

– che all’esito della complessiva attività istruttoria non era possibile determinare l’impegno quantitativo derivante dal nuovo incarico (“non risulta neppure possibile, proprio per l’accertata sovrapposizione dei ruoli, quantificare il numero delle ore lavorative quotidianamente dedicate dal P. al suo ruolo di direttore generale rispetto a quelle impiegate per l’espletamento dell’incarico di vicedirettore responsabile delle riviste -);

– che le mansioni provate erano quelle di redazione del progetto mensile delle riviste,ricerca degli argomenti, affidamento dei servizi, scelta dei giornalisti con i quali collaborare, reperimento di uno sponsor pubblicitario mentre altre mansioni (organizzazione di un forum, attività di editing, scelta delle fotografie) erano rimaste sfornite di prova.

– che il ricorrente percepiva una rilevante retribuzione mensile.

Non ricorrevano dunque, in ragione di entrambi i principi di diritto sopra esposti, i presupposti per l’accoglimento della domanda sotto il profilo dell’art. 36 Cost., con conseguente infondatezza del relativo motivo di censura.

Per quanto concerne la assunta violazione dell’art. 2233 c.c. il motivo è inammissibile.

Preliminare alla applicazione della norma è infatti la qualificazione della attività di vice direttore responsabile, svolta dal ricorrente, come attività di lavoro autonomo, oggetto di un rapporto distinto e concorrente con quello di lavoro dipendente in atto come direttore generale.

La questione della concorrenza di due distinti rapporti di lavoro con la Fondazione, con qualificazione diversa, l’uno di lavoro dipendente, l’altro di lavoro autonomo, nell’ambito dello stesso orario di lavoro, è questione di fatto che non risulta specificamente trattata nella sentenza impugnata; la Corte territoriale si è limitata ad affermare la coincidenza tra le mansioni di vice direttore responsabile e quelle di direttore generale.

Il fatto non può dirsi introdotto in giudizio soltanto in ragione della discussione sulla coincidenza o meno delle mansioni della carica di direttore generale e di vicedirettore responsabile, in quanto il cumulo di mansioni nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro è questione del tutto diversa rispetto a quella della unicità o pluralità dei rapporti di lavoro.

Il ricorrente, stante il divieto di introdurre in cassazione nuove questioni di fatto, aveva l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente tale allegazione era contenuta (onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione).

Dal mancato assolvimento di tale onere deriva la inammissibilità del motivo.

Resta assorbito l’esame del quarto motivo di ricorso, in quanto inerente alla quantificazione dei compensi.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 100 per esborso ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016

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