Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15987 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 27/07/2020), n.15987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13970-2019 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TOR

FIORENZA 56, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI PORTICI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9236/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

RITENUTO CHE:

La CTR della Campania, con sentenza n. 9236/2018 rigettava l’appello proposto da D.G.F. avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente relativamente ad una intimazione di pagamento del luglio 2016.

Rilevava la regolarità della notifica alla luce della documentazione prodotta dalla società concessionaria.

Con riguardo alla mancata esibizione dell’originale osservava l’assenza di una contestazione specifica relativamente alla mancata corrispondenza della copia all’originale.

Avverso tale sentenza D.G.F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 2719 c.c..

Critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la contestazione sulla difformità dell’originale alla copia non sia avvenuta in modo corretta.

Sostiene che la censura si era appuntata sull’unico documento prodotto e che sarebbe stata evidente” la difformità temporale e logica della notifica relativamente alla realtà effettiva essendosi il contribuente nell’anno 2006 trasferito a Roma in un altro indirizzo ove non risulta notificato nulla”.

Con un secondo motivo denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 2719 c.c. la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

Contesta la regolarità della notifica della cartella eseguita a mezzo posta ritenendo che la produzione della copia fotostatica in presenza di un formale disconoscimento effettuato in forma esplicita in sede di appello renderebbe priva di valenza probatoria il documento prodotto.

Il primo motivo è inammissibile.

La censura, priva di riferimenti ad uno specifico fatto storico decisivo, è del tutto estranea alla formulazione (” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche al giudizio di cassazione in materia tributaria (Cass., Sez. U., 07/04/2014, a n. 8053) e, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, vigente nel caso di specie.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Ciò posto nel caso di specie la CTR in ordine alla questione del disconoscimento, richiamati i precedenti giurisprudenziali formatisi in materia, ha rilevato che sia nella prima fase di giudizio che nella fase di appello era mancata una contestazione specifica che consentisse di ritenere il documento di notifica prodotto in copia non corrispondente all’originale

Il giudice di appello, sul presupposto della genericità del disconoscimento, ha effettuato un accertamento in punto di fatto ed espresso una valutazione di merito che come tale è insindacabile in questa sede di legittimità.

Del resto il ricorrente in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, non ha riportato in modo specifico e dettagliato nel ricorso quali argomentazioni ed elementi che avrebbe sostenuto in sede di merito per supportare il proprio disconoscimento.

In ordine al secondo profilo di censura si deve rilevare l’inammissibilità.

La CTR con una valutazione in fatto ha ritenuto la ritualità della notifica eseguita a mani del destinatario che non può essere sindacata in questa sede una volta ritenuta infondata l’eccezione relativa al disconoscimento della difformità della copia all’originale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge e s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso p, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 27 luglio 2020

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