Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15987 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 21/07/2011), n.15987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
F.P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Ruffini
2/A, presso lo studio dell’avv. RACCUGLIA Tommaso, che lo rappresenta
e difende per procura in atti;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero degli Affari Esteri;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
5/7/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE Ennio Attilio, il quale ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e, in
subordine, per la dichiarazione della giurisdizione del giudice
amministrativo.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che con ricorso iscritto al n. 8109/1990, l’ing. P.L. F. ha impugnato davanti al TAR del Lazio la graduatoria con la quale la Commissione di valutazione delle candidature lo aveva classificato al terzo posto per il 2^ livello della 9^ specializzazione di cui all’avviso per l’assunzione di 60 esperti con contratto di diritto privato della durata di anni quattro rinnovabili;
che in data 12/10/2010 l’ing. F. ha depositato motivi aggiunti, provvedendo successivamente a notificare istanza ex art. 41 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto alla Suprema Corte di voler indicare il giudice destinato a conoscere la controversia;
che il Ministero degli Affari Esteri non ha svolto attività difensiva;
che il PG ha concluso per la devoluzione della causa al giudice amministrativo ed, ancor prima, per la inammissibilità del regolamento perchè nel processo a quo non era stato avanzato nessun dubbio sulla giurisdizione dell’adito TAR; che così riassunte le rispettive posizioni del Procuratore Generale e del ricorrente, che ha depositato memoria, osserva innanzitutto il Collegio che l’istanza di cui all’art. 41 cod. proc. civ. rappresenta lo strumento giuridico per definire subito la questione della giurisdizione, per cui può essere presentata pure dall’attore del giudizio a quo sempre che, ben s’intende, non costituisca un espediente pretestuoso, ma corrisponda ad un reale interesse che, a sua volta, può derivare non soltanto dalla proposizione di contestazioni nel giudizio di merito, ma anche da un’effettiva opinabilità della fattispecie o dall’assenza di precedenti specifici o dalla contraddittorietà dei medesimi;
che nel caso di specie, il ricorrente ha giustificato la proposizione del regolamento con delle perplessità che non appaiono affatto manifestamente infondate;
che a questo proposito giova rammentare che sia pure in fattispecie riguardante non la nomina, ma il mancato rinnovo di esperti assunti con contratto quadriennale, queste Sezioni Unite hanno affermato in termini generali che il sistema delineato dalla normativa di settore non pone l’Amministrazione degli Affari Esteri in condizioni di supremazia in quanto anche nella fase preordinata alla costituzione del rapporto, la relazione fra le parti rimane di natura paritetica, con la conseguenza che stante la esclusione di qualsiasi connotazione pubblicistica, la posizione autoritativa e discrezionale del Ministero è assimilata a quella del privato datore di lavoro, mentre quella dell’aspirante (alla nomina od al rinnovo), deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato da riportare, quanto alla tutela giudiziale, nella più ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 cod. civ. (C. cass. SU 15487 del 2003 ed altre conformi);
che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale sono rimesse le parti anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti at quale rimette le parti anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011