Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15987 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8566-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO SCANAVINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4983/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4983/2016 del 18 gennaio 2016, pubblicata il 28 settembre 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 9747/2014, di accoglimento del ricorso proposto dalla dottoressa Z.M., notaio, avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute – in dipendenza del diniego (riguardo ai fabbricati) della agevolazione di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 – in relazione alla registrazione dell’atto pubblico di compravendita, rogato il 20 dicembre 2012, di alcuni fabbricati – nonchè contestualmente dei terreni adiacenti, dei quali i fabbricati erano qualificati pertinenza – trasferiti tra le omonime società semplici agricole Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy.

2. – La Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con atto del 27 marzo 2017.

3. – La responsabile di imposta ha resistito mediante controricorso dell’8 maggio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: la Agenzia delle entrate appellante obietta che nella specie si è trattato non di cessione di fabbricati, costituenti pertinenza dei terreni contestualmente trasferiti, bensì di cessione di un ramo della azienda agricola della società alienante, colla conseguenza che la agevolazione non spetta per i fabbricati, in quanto il rapporto intercorrente tra i beni aziendali è di “complementarietà” e non “di pertinenzialità”; il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, accorda le agevolazioni a condizione che il trasferimento sia a titolo oneroso; che abbia a oggetto terreni e pertinenze, qualificati agricoli dallo strumento urbanistico; che acquirenti siano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; orbene tali condizioni ricorrono tutte nella specie; il trattamento agevolato è applicabile anche alla cessione del ramo di azienda, disponendo il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, che i singoli beni del compendio aziendale, se assumono “una autonoma rilevanza fiscale, scontano le diverse aliquote di registro di rispettiva pertinenza”, sicchè per i fabbricati aziendali “rientranti nella previsione del D.L. n. 194 del 2009, art. (2, comma) 4-bis”, deve essere applicata la agevolazione.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, con unico motivo, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, e in relazione all’art. 14 preleggi.

Sostiene la ricorrente: nella specie si tratta pacificamente – come peraltro riconosciuto nello stesso libello introduttivo del giudizio di primo grado e come accertato dai giudici di merito del trasferimento di un ramo della azienda agricola; tanto osta alla applicazione della agevolazione riguardo ai fabbricati del compendio aziendale; in relazione alla previsione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, i fabbricati non devono considerarsi pertinenze dei terreni, in quanto il trasferimento ha per oggetto il complesso aziendale il quale “è dotato di autonoma e distinta identità”, rispetto ai beni che lo compongono; sicchè non ricorre il presupposto della norma agevolatrice (del trasferimento di terreni e relative pertinente) anche perchè, oltretutto, a norma dell’art. 2555 c.c. “il vincolo tra i beni aziendali è, di per sè, paritetico e, pertanto, incompatibile con la pertinenzialità” richiesta dall’art. 2, comma 4-bis, cit.; nè la circostanza che l’azienda comprenda beni, suscettibili di trattamento agevolato in caso di alienazione, comporta, in considerazione della “unitarietà ontologica” della azienda e ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, l’estensione della agevolazione al trasferimento del compendio aziendale; laddove le norme agevolatrici sono, comunque, di stretta interpretazione.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (per quanto qui rileva) recita: “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento (…)”.

Orbene, in proposito, dopo aver osservato a) che alla stregua delle disposizioni (…) dell’imposta di registro riguardanti “singoli beni per i quali (così come nella fattispecie) siano stati pattuiti distinti corrispettivi” (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, commi 1 e 4), la considerazione “unitaria, o atomistica, dell’azienda (…) non riveste specifica concludenza”; b) che “la cessione di azienda comporta sempre (anche) il trasferimento (…) dei beni che la compongono”; c) che, pertanto, affatto priva di “razionalità risulterebbe la differenziazione del trattamento fiscale dell’atto traslativo di azienda in ragione della (sola) unitaria destinazione della universitas rerum quando le (…) singole componenti aziendali siano destinate all’impiego in un’azienda agricola, per lo svolgimento delle relative attività da parte di imprenditore agricolo professionale”; la giurisprudenza di legittimità – esattamente in termini – ha affermato il principio di diritto (affatto contrario alla tesi della ricorrente Avvocatura generale dello Stato), così statuerdo con puntuale riferimento alla disposizione dell’art. 2, comma 4-bis, cit.: “In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, nel novero degli “atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” va incluso anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda” (Sez. 5, ordinanza n. 15157 del 16/07/2020, Rv. 658342 – 01).

3.2 – La Commissione tributaria regionale non è, pertanto, incorsa nelle denunziate violazioni o false applicazioni della legge: la decisione risulta sostanzialmente conforme al superiore principio di diritto, che il Collegio ribadisce, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni che lo sorreggono.

Consegue il rigetto del ricorso.

3.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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