Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15986 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.27/06/2017), n. 15986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11628-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO NARCISI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO MAGRINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 416/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TRESTE, depositata il 04/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, nella parte che qui rileva, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 140/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Trieste che aveva accolto il ricorso di T.R. conto l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato doveva considerarsi nullo in quanto non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale, essendo lo stesso di tipo presuntivo, parzialmente basato sullo studio di settore, stante la previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 poichè la CIR ha annullato l’avviso di accertamento impugnato in quanto non preceduto da contraddittorio endoprocedimentale.
Con il secondo motivo ed il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente reitera la censura di cui al primo mezzo, specificandola in relazione agli artt. 4, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va infatti ribadito che:
“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01);
– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, venendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01).
La sentenza impugnata è palesemente difforme da entrambi questi principi di diritto, essendosi limitata a constatare l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale e per ciò solo annullando l’atto impositivo impugnato, mentre avrebbe dovuto distinguere a tal fine le imposte reddituali (armonizzate) dall’IVA (armonizzata) e rispetto a quest’ultima avrebbe dovuto altresì verificare – in concreto e nel merito – se comunque il contribuente avesse motivi di opposizione “non pretestuosa” da far valere in sede di obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale.
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017