Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15986 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12532-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F. AGRICOLA DI F.C. E C SS, elettivamente domiciliata

in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di

Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIA DONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate in data 28 marzo 2011 notificava alla F. Agricola S.S. di F.C. e C. l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) con il quale procedeva al recupero delle ordinarie imposte di registro ed ipotecaria dovute in relazione all’atto di acquisto di vari appezzamenti di terreno agricolo nel Comune di Bagno a Ripoli, stipulato il 19 luglio 2005 e registrato il 27 luglio 2005, con il trattamento tributario agevolato previsto per gli imprenditori agricoli professionali dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, dichiarando a tal fine di voler conseguire i requisiti richiesti ed obbligandosi a presentare entro tre anni la relativa certificazione all’Ufficio. Con detto atto impositivo l’Ufficio disconosceva le agevolazioni fiscali richiamate ed applicate in sede di registrazione, avendo riscontrato l’avvenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali invocate, poichè la Società non risultava aver conseguito la qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di averla conseguita entro i ventiquattro mesi.

1.1. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze sostenendo che, pur non avendo comunicato all’Agenzia la qualifica attribuita all’Azienda F., non poteva farsi discendere la decadenza dai benefici fiscali poichè, prima della scadenza del termine erano stati acquisiti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’agevolazione richiesta; quindi, nonostante la costituzione dell’Ufficio che aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, otteneva l’annullamento dell’atto impositivo impugnato con sentenza n. 78/10/2013.

1.2. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con sentenza 345/08/2016, rilevava che, come già evidenziato in primo grado, la Società aveva acquisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale già in capo al socio F.P. (amministratore della Tenimenti Ruffino s.r.l. la quale era già in possesso di detta qualifica in capo all’altro amministratore F.M.) e che, preliminarmente, l’appello era inammissibile per tardività (notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza).

1.3. Avverso questa decisione, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.4. Il controricorrente ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51,53 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo che l’appello fosse tempestivo in quanto, essendo stato inoltrato a mezzo posta, la data di spedizione e consegna all’Ufficio postale è quella rilevante al fine della verifica del rispetto del termine per la proposizione dell’appello e non la data di ricezione, come invece considerato dalla Commissione tributaria regionale.

2.1. L’Ufficio, con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 1, nota 1, del D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo errata la decisione impugnata poichè non sarebbe sufficiente, perchè una società acquisti la qualifica di I.A.P. ed abbia diritto alle agevolazioni invocate, la presenza di un socio già I.A.P. in relazione all’attività svolta in una diversa società.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Come dimostrato dal ricorrente con l’allegazione della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l’appello ritenuto tardivo, la data di spedizione indicata è il 21 giugno 2013. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, prevede che: “Il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di sessanta giorni decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte”; considerato quindi che la notifica della sentenza di primo grado impugnata era avvenuta il 24 aprile 2013 e che secondo il condiviso principio di questa Corte “In tema di contenzioso tributario ed in ipotesi di notificazione a mezzo posta del ricorso del contribuente, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 520 del 6 dicembre 2002 – aventi ad oggetto, rispettivamente, la normativa riguardante il momento del perfezionamento delle notifiche a mezzo posta nel rito civile e quella riguardante l’utilizzo del servizio postale per il deposito degli atti nel giudizio tributario – il principio generale non è più quello del perfezionamento al momento della ricezione, ma quello del perfezionamento, per il notificante, al momento della spedizione, a condizione che la ricezione avvenga” (Cass. n. 10481 del 2003), l’appello, ricevuto il 27 giugno 2013, era certamente tempestivo.

3.2. Rispetto al secondo motivo si deve rilevare l’infondatezza dello stesso, tenuto conto del fatto che la Società invocante le contestate agevolazioni era una società di persone e non di capitali, poichè questo Collegio condivide l’orientamento della Corte secondo cui “Le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 99 del 2004, in favore dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2935 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di I.A.P. Conseguentemente, la limitazione del decreto cit., art. 1, comma 3-bis, secondo cui la qualificazione di I.A.P. può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, essendo volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. I.A.P. “itinerante” (ove un soggetto I.A.P. assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio I.A.P. è idonea ad arginare tale abuso” (Cass. n. 8430 del 2020).

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 2.900,00 Euro per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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