Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15985 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 15985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11504-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.W.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 142/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova la quale aveva accolto il ricorso di P.W. – titolare di pensione, anche integrativa, quale ex dipendente del Consorzio autonomo del Porto di Genova (CAP)-contro il diniego di rimborso IRPEF 1997/2007, peraltro limitatamente alle annualità 2003/2007, essendo il rimborso per quelle precedenti inibito dall’intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2. Osservava la CTR in particolare che era condivisibile l’asserzione del primo giudice circa l’applicabilità dell’imposta solo sull’87,50% della base imponibile relativa alla pensione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, ancorchè fosse contestualmente erogata dall’INPS con la pensione AGO, dovendosi considerare che, ai fini tributari, tali redditi avevano titoli autonomi. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia delle entrate lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7 bis e art. 13, comma 8, (come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, art. 48 bis (ora 52), comma 1, art. 47, comma 1, lett. h-bis TUIR (applicabile ratione temporis), D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), art. 19, adducendo il contrasto tra la sentenza e la giurisprudenza consolidata di questa Corte.

La censura è fondata, ancorchè per diversa ragione giuridica da quella sostenuta dall’agenzia fiscale.

Va infatti ribadito che “In tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13 conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili” (Sez. 5, n. 13982 del 08/07/2016, Rv. 640245).

Nel caso di specie quindi, diversamente da quanto afferma la difesa erariale, si tratta effettivamente della tassazione di una forma di “previdenza integrativa”, che tuttavia non è più agevolata (87,50 della base imponibile) con decorrenza dall’1 gennaio 2001 per effetto delle modifiche alla originaria disciplina del TUIR introdotte con il D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive ulteriori modificazioni.

Tenuto conto che il residuo oggetto del processo riguarda redditi pensionistici successivi all’1 gennaio 2001, posto che si è formato il giudicato interno sulle annualità 1997/2002 in quanto non è stata appellata dalla contribuente la statuizione della CTP reiettiva dell’istanza di rimborso riguardante le medesime, è quindi evidente la difformità della sentenza della CFR dal citato arresto giurisprudenziale. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario della contribuente va rigettato anche con riguardo alle annualità 2003/2007.

Stante la soccombenza dell’agenzia fiscale nei gradi di merito, le spese correlative possono essere compensate.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della contribuente con riguardo alle annualità fiscali dal 2003 al 2007; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 510 oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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