Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15985 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3394-2015 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA L’ACQUEDOTTO ROMANO SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’

ARNALDO BRUNO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6772/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2001 notificava alla Società Agricola L’Acquedotto Romano s.r.l. l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), con il quale procedeva al recupero delle ordinarie imposte di registro ed ipotecaria dovute in relazione all’atto di acquisto (di un fondo rustico immobiliare con sovrastanti fabbricati colonici e rurali) stipulato il 30 novembre 2005 e registrato in pari data, con il trattamento tributario agevolato previsto, per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, dalla L. n. 604 del 1954, senza produrre alcun certificato o documentazione attestante il possesso dei requisiti per accedere ai benefici fiscali invocati. Con tale atto impositivo l’Ufficio disconosceva le agevolazioni fiscali richiamate in atto ed applicate in sede di registrazione, poichè il contribuente non aveva presentato, nel termine di tre anni dalla registrazione, il certificato definitivo rilasciato dall’Ispettorato (agrario provinciale, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4.

1.1. Con ricorso il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di liquidare l’imposta, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e, nonostante la costituzione dell’Ufficio che sosteneva la legittimità del proprio operato, otteneva l’annullamento dell’atto impositivo impugnato.

1.2. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza 6772/14/2014, accoglieva l’appello con la motivazione che, applicando la L. n. 604 del 1954, art. 5, l’atto impositivo – notificato dopo il termine triennale dalla registrazione – non incorrerebbe nella sostenuta decadenza dal potere impositivo dell’Ufficio.

1.3. Avverso questa decisione, Società Agricola L’Acquedotto Romano ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita ex art. 370 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. La Società Agricola L’Acquedotto Romano, con l’unico motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 5, del D.P.R. n. 133 del 1986, artt. 42 e 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aderisce alla tesi secondo la quale il termine di decadenza per la liquidazione delle maggiori imposte sarebbe decorso dalla scadenza del termine per la presentazione delle certificazioni richieste dalla legge; nel caso di specie, poichè al momento della registrazione la Società non ha presentato alcuna certificazione, definitiva o provvisoria, il versamento dell’imposta agevolata sarebbe dovuto ad un errore dell’Ufficio in sede di registrazione, momento dal quale decorre il termine di decadenza triennale invocato.

3. Il motivo è fondato.

3.1. L’Ufficio, rilevato che il contribuente – pur invocando l’agevolazione fiscale ex L. n. 604 del 1954 – non aveva prodotto alcuna certificazione o documentazione provvisoria o definitiva, avrebbe dovuto richiedere la tassazione dell’atto con l’aliquota ordinaria così come previsto dalla L. n. 604 cit., art. 5.

3.2. Detta norma prevede che: “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie” ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’Ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2″. Appare chiaro dalla lettura della disposizione che l’Ufficio avrebbe dovuto tassare, già in sede di registrazione, l’atto con l’aliquota ordinaria, stante la mancata produzione di qualsivoglia documentazione attestante, sia pure in via provvisoria, la presenza dei requisiti per godere dell’agevolazione. La sentenza impugnata, invece, riferendosi apparentemente ad un’interpretazione considerata sistematica e non facendo buon governo della norma, ha ritenuto che il termine triennale potesse decorrere dalla scadenza dell’analogo termine per il deposito della certificazione per coloro i quali, avendo versato l’aliquota ordinaria, avrebbero potuto avere diritto al rimborso, circostanza con tutta evidenza estranea alla fattispecie in esame ove il contribuente ha sì invocato l’agevolazione, ma non ha prodotto alcun documento a sostegno della stessa. L’Ufficio ha quindi lasciato decorrere il termine entro il quale avrebbe dovuto richiedere l’imposta nella misura ordinaria.

3. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, in ragione dell’andamento della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 7.800,00 Euro per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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