Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15985 del 01/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 01/08/2016), n.15985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8130-2013 proposto da:

A.A.J.M., nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44 46, presso lo studio dell’avvocato

LUCA VALENTINOTTI, che io rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SIMONA MARIA CAZZANIGA, STEFANO SUTTI, LUISA ZAMBON, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2090/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/10/2012 r.g.n. 2381/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/1016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato VIOLANTE VITTORIO per delega Avvocato SUTTI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 2090 depositata il 1.10.2012, la Corte d’appello di Venezia, sezione prima civile, rigettava l’appello proposto da A.A.J.M. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva respinto l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione numero 427 del 2008, con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Verona, all’esito di accesso ispettivo, gli aveva ingiunto, quale legale rappresentante della società Gama s.p.a. esercente attività di gestione mense e ristorazione, nonchè obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 54.354,30, per accertate violazioni delle disposizioni in tema di collocamento in relazione a 33 lavoratori, in parte forniti dalla cooperativa Puligenia, in parte assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, ad avviso degli ispettori, dovevano ritenersi lavoratori subordinati.

Per la cassazione della sentenza A.A.J.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione provinciale del lavoro di Verona, è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3. Il motivo attinge la sentenza della Corte d’appello laddove ha utilizzato i registri dei battelli su cui il personale indicato in ordinanza ingiunzione avrebbe lavorato, registri che erano stati acquisiti ex art. 421 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che i poteri istruttori non avrebbero potuto essere utilizzati, in quanto la produzione non è stata autorizzata per completare una prova già parzialmente risultante in causa, considerato che la prova testimoniale aveva consentito di escludere la subordinazione dei 33 lavoratori per i periodi indicati nell’ordinanza ingiunzione e quindi la fondatezza delle violazioni ascritte.

1.1. Il motivo non è fondato.

Esso ripropone una questione già superata dalla Corte d’appello, la quale ha ribadito che correttamente il giudice di primo grado si era avvalso del potere di cui all’art. 421 c.p.c. per completare la prova già parzialmente risultante in forza dell’indagine testimoniale espletata.

La corte si è quindi attenuta al principio di diritto già reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale l’esercizio dei poteri istruttori officiosi può avvenire, pur in presenza di decadenze o preclusioni già verificatesi, purchè venga salvaguardato il principio dispositivo che impedisce l’attivazione dei detti poteri” sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d’ufficio una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata” (Cass. S.U. 17.6.2004 n. 11353, Sez. lav. n. 18924 del 05/11/2012).

1.2. Laddove poi il ricorrente sostiene che le risultanze istruttorie erano già complete nel senso di dimostrare l’infondatezza della pretesa impositiva, ne sollecita una nuova valutazione, con richiesta inammissibile in questa sede, considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo un’eventuale lacunosità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo della ricostruzione delle risultanze fattuali, potrebbe essere censurata solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

2. Come secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3. Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto la sussistenza dei requisiti della subordinazione nella prestazione dei lavoratori, laddove dalle deposizioni testimoniali non erano emersi nè gli elementi della subordinazione, nè la continuità della prestazione dei lavoratori in oggetto.

2.1. Al di là della rubrica di stile, anche in tal caso si chiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e quindi l’adozione di una diversa opzione interpretativa, richiesta inammissibile per gli stessi motivi già sopra evidenziati.

3. Segue coerente il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo pronuncia sulle spese, non avendo svolto le parti intimate attività difensiva.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016

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