Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15984 del 27/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 27/07/2020), n.15984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13655-2019 proposto da:

MULTISERVICE SRL, in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI n. 33, presso lo studio dell’avvocato

LOREDANA MENICUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGO

FESTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1135/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il

23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO CHE:

Con sentenza n. 1135/2018 la CTR di Venezia, sezione distaccata di Verona, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTP di Verona con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Multiservice s.r.l. in liquidazione nei riguardi di un avviso di accertamento avente ad oggetto Ires, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2009.

Il Giudice di appello rilevava, sulla base della documentazione prodotta, la tardività della presentazione del ricorso anche a voler ritenere configurare una causa di forza maggiore (la permanenza all’estero nel periodo dal 30.12.2014 al 27.1.2015 accertata dalla CTP).

Osservava al riguardo che l’avviso di accertamento era stato notificato in data 15.1.2015 per compiuta giacenza della L. n. 890 del 1982, ex art. 8, e che il ricorso era stato notificato dal contribuente all’Ufficio in data 10.7.2015 e che l’istanza di accertamento con adesione era stata presentata in data 3.4.2015. Sottolineava per mero tuziorismo che la richiesta con adesione doveva ritenersi tardiva anche nell’ipotesi che la notizia della giacenza si collocasse come avvenuta in data 29.1.2015.

Avverso tale sentenza la società Multiservice s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Nessuno si è costituito per l’amministrazione finanziaria (manca la cartolina di ricevimento).

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 860 del 1982, art. 8, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e dell’art. 1335 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della non corretta interpretazione delle norme che regolano gli effetti delle notifiche degli atti giudiziari con particolare riferimento alla L. n. 890 del 1982, art. 8, e art. 1335 c.c..

Sostiene, in particolare, che gli effetti dell’avviso di giacenza dell’atto inizierebbero a decorrere nell’ipotesi di forza maggiore dalla cessazione della stessa e non già come ritenuto dalla CTR dall’immissione in cassetta in contrasto con la previsione dell’art. 1335 c.c..

Il primo motivo è infondato.

Giova ricordare che per il perfezionamento della cd. notificazione per compiuta giacenza occorre che siano provati tanto l’avvenuto deposito del plico presso l’Ufficio postale quanto l’avvenuta spedizione al destinatario dello stesso di un avviso a mezzo raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, come previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4.

La notifica si perfeziona infatti soltanto al decorso del termine di dieci giorni dall’invio della predetta comunicazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 Rv. 620511; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017 Rv. 643481).

Allo scadere dei 10 giorni opera dunque la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014).

Ciò posto nel caso di specie l’avviso di giacenza che come dà atto la stessa ricorrente risulta consegnato in data 5.1.2015 sicchè il perfezionamento della notifica avrebbe dovuto concludersi decorsi 10 giorni ma la documentata assenza all’estero del destinatario nel periodo compreso fra il 30.12.2014 ed il 27.1.2015, secondo la ricorrente, avrebbe consentito di superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., con ogni relativa conseguenza in ordine al decorso di un nuovo termine.

Ora anche a voler accedere a tale prospettazione, come ha fatto correttamente rilevare la CTR, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione risalente al 3.4.2015 sarebbe avvenuta oltre i 60 giorni anche a voler prendere come riferimento ai fini della decorrenza del termine la data del 27 gennaio 2015 che segna il rientro del destinatario dell’atto in Italia o ad anche quella del 29.1.2015 in cui lo stesso ha avuto conoscenza della giacenza.

Il successivo motivo con cui si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in punto annullamento della statuizione della rimessione in termini – resta assorbito dal rigetto del primo motivo Il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020

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