Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15984 del 25/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15984 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 15734-2006 proposto da:
AD
ì

ITALIA

DI

ARESTIA

GIUSEPPA

00854770880,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32,

I.

presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALLEMI
SEBASTIANO;
– ricorrente –

2013

contro

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KING & QUEEN SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2006 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 25/06/2013

di CATANIA, depositata il 21/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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.i.

L,_

Svolgimento del processo
1. – La società King & Queen s.r.l. propose opposizione al decreto
ingiuntivo relativo al pagamento della somma di lire 4.699.000 in favore
della ditta A.D. Italia di Arestia Giuseppa per la fornitura di uno

della merce fornita, e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione
del contratto e la condanna di controparte alla restituzione dell’acconto
versato per lire 4.256.000 ed al risarcimento dei danni per lire
5.000.000.
Espletata c.t.u., con sentenza dell’il luglio 2001 il giudice unico del
Tribunale di Ragusa dichiarò la risoluzione del contratto di
compravendita de quo, condannando la ditta A.D. Italia a restituire alla
società King & Queen la somma di lire 4.256.000, ed a rimborsare le spese
processuali, che liquidò in complessive lire 6.300.000.
2. – Avverso tale sentenza la A.D. propose gravame, che fu rigettato
dalla Corte di appello di Catania con sentenza depositata il 21 gennaio
2006.
Con riguardo al primo motivo di appello, con il quale la A.D., sulla base
di un passaggio della relazione del c.t.u., riconduceva la responsabilità
dei vizi del bene venduto al carattere sperimentale dello stesso,
realizzato in vetroresina anziché in alluminio su richiesta del
committente, il giudice di secondo grado, premessa la inammissibilità del
motivo per la sua novità, lo ritenne comunque infondato escludendo che
dalle risultanze processuali si potesse inferire una tale conclusione.
Quindi, secondo la Corte di merito, il vizio era stato determinato dalla

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stampo per termoformatura a depressione, deducendo la presenza di vizi

inesperienza del venditore, sul quale gravava comunque l’obbligazione di
consegnare un bene idoneo all’uso cui lo stesso era destinato.
Quanto al secondo motivo, relativo alla asserita decadenza della King &
Queen dalla garanzia per i vizi per la mancata tempestiva denunzia degli

dall’intervento di riparazione eseguito da personale della A.D.,
equivalente al tacito riconoscimento dell’esistenza di vizi nel bene
fornito.
Infine, fu rigettato il motivo relativo alla entità delle spese
processuali liquidate in primo grado: la Corte di merito ritenne le
stesse non sproporzionate rispetto al valore della causa, all’importanza
delle questioni trattate e all’attività svolta dal difensore.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la A.D. sulla base di
quattro motivi.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge per
erronea e falsa applicazione dell’art. 345 cod.proc.civ. Avrebbe errato
la Corte di merito nel ritenere nuova, e, come tale, inammissibile, la
eccezione relativa al carattere sperimentale dello stampo, laddove si
sarebbe trattato di un argomento di difesa della A.D. già acquisito agli
atti del giudizio di primo grado.
2. – La censura non coglie nel segno.
In realtà, l’argomento della novità della eccezione di cui si tratta non
ha assunto, nella economia della sentenza impugnata, carattere decisivo,
.,,

come dimostra la circostanza che la Corte di merito, dopo aver

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stessi, la Corte territoriale rilevò che il problema era superato

evidenziato la inammissibilità del motivo per il carattere di novità
della eccezione, lo ha, però, esaminato nel merito, rilevandone la
infondatezza alla stregua del rilievo che nessun riferimento ad una
richiesta di sperimentazione del prodotto risultava presente nel

accettazione della proposta. Ed anche dalle deposizioni testimoniali era
emerso, secondo la ricostruzione operata dal giudice di secondo grado,
che non era stata richiesta, nella specie, la produzione di un bene di
tipo sperimentale, e che, dunque, la inidoneità dello stesso all’uso cui
era destinato era stata causata piuttosto dalla inesperienza del
produttore: valutazione, quella delle emergenze processuali, peraltro
incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente
e non illogicamente motivata.
3. – Resta assorbito dal rigetto del primo motivo l’esame del secondo
mezzo, con il quale si lamenta violazione di legge per erronea e falsa
applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione agli
artt. 1453 e segg. cod.civ., nonché omessa o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla esclusione
da parte della Corte territoriale del carattere sperimentale del
prodotto.
4.

– Con la terza censura si denuncia omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in
relazione al rigetto del motivo di gravame concernente la omessa denuncia
dei vizi dello stampo. Si osserva che la King & Queen s.r.1., solo dopo
che era trascorso il termine per la denuncia dei vizi previsto

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preventivo di fornitura trasmessa dalla ditta A.D., né nella lettera di

dall’art.1495 cod.civ. prese contatto con l’A.D. per richiedere l’apporto
di alcune modifiche tecniche, senza peraltro lamentare la presenza di
alcun vizio specifico del manufatto acquistato: ciò in quanto, in
considerazione dell’elevato costo degli stampi in alluminio, li aveva

aveva inviato i propri tecnici per apportare le necessarie modifiche.
Solo in seguito alle richieste di pagamento avanzate dalla stessa, la
King & Queen aveva comunicato che lo stampo consegnato non produceva
secondo le aspettative, pur non contestando, neanche allora, alcuno
specifico vizio. A seguito di tale ambiguo comportamento, la A.D. aveva
sospeso la realizzazione degli altri stampi la cui consegna era stata
originariamente pattuita, emettendo fattura per la prestazione già
eseguita. Per tali ragioni, la King & Queen avrebbe dovuto essere
condannata al pagamento in favore della A.D. dell’intero valore dello
stampo, e non già dello stesso ridotto del 25 per cento secondo
l’indicazione del c.t.u.
5. – Il motivo è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
5.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19702 del
2012, hanno affermato che in tema di garanzia per i vizi della cosa
venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni
ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge
un’autonoma obbligazione di facere,

che, ove non estingua per novazione

la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna
e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale
ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della
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ordinati in materiale p.r.f.v., fabbricati in via sperimentale. La A.D.

prescrizione, sancito dall’art. 2936 cod. civ., l’originario diritto del
compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto
resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 cod. civ.,
mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella

La citata pronuncia del 2012 rimedita e chiarisce il precedente arresto
delle Sezioni Unite del 2005 (sent. n. 13294), che, nell’escludere
l’automatica qualificazione dell’impegno di eliminazione dei vizi come
novazione oggettiva della garanzia per i vizi della cosa venduta, aveva
ritenuto che esso consentisse al compratore di non soggiacere ai termini
di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., ai fini
dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del
prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziandosi tale
impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione.
5.2. – Alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni
unite nella citata sentenza n.19702 del 2012, deve escludersi, nella
specie, la correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui essa
ha ritenuto che l’intervento di riparazione eseguito da personale tecnico

prescrizione ordinaria decennale.

della ditta A.D. sullo stampo consegnato alla King & Queen fosse stato da
solo idoneo a determinare il superamento della questione, sollevata dalla
stessa A.D., della decadenza dell’appellata dal diritto alla garanzia per
vizi.
In realtà, posto che dal 15 aprile 1994, data dell’accettazione da parte
della King & Queen della offerta della A.D., e sino alla notifica
dell’atto di citazione in opposizione, la prima non denunciò mai uno

7

(_,

I

specifico vizio dello stampo consegnato, né lo restituì in quanto
difettoso – evidentemente, al contrario, utilizzandolo per la propria
attività dopo la riparazione effettuata dai tecnici di A.D. – , e nemmeno
avanzò una formale richiesta di restituzione della somma già versata per

sussistenza di un suo diritto a far valere la garanzia per vizi della
cosa venduta. Ciò in quanto, a seguito dell’impegno di A.D. ad effettuare
la riparazione richiesta, era sorta in capo a quest’ultima una nuova
obbligazione, avente ad oggetto un diverso

fa cere,

ricadente nel regime

ordinario della prescrizione, senza che la originaria obbligazione di
garanzia rimanesse svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione
fissati dal citato art. 1495 cod. civ.
6. – Resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo l’esame del
quarto, con il quale si lamenta violazione di legge per erronea e falsa
applicazione dell’art. 92 cod.proc.civ. quanto alla condanna della
,

attuale ricorrente alle spese del giudizio pur in presenza della parziale
soccombenza della King & Queen s.r.l.
7. – Conclusivamente, rigettato il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, ne deve essere accolto il terzo, assorbito il quarto. La La
sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e
la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene designato in altra
sezione della Corte d’appello di Catania, cui viene demandato anche il
regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà ala
luce del principio di diritto enunciato sub 5.1.
P.Q.M.

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il suo acquisto, deve escludersi, ai sensi dell’art. 1495 cod.civ., la

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il terzo, assorbiti il secondo
ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione
della Corte d’appello di Catania.

civile, il 14 gennaio 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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