Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15984 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15984 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 16087-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore di Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del proprio
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;

Data pubblicazione: 11/07/2014

- ricorrenti contro
DI LORCO SGAMBATI NUNZIO;
– intimato –

30/01/2012, depositata il 03/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

Ric. 2012 n. 16087 sez. M3 – ud. 13-03-2014
-2-

avverso la sentenza n. 227/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO del

16087/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/2/2012 il Tribunale di Avellino
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

dal sig. Nunzio Di Lorco Sgambati di condanna al risarcimento
del lamentato danno consistente negli ingiusti oneri
sopportati per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli
tramite bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento
da parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del
1999 con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

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Avellino n. 1622/2010 di accoglimento della domanda proposta

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Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione» su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa

1995, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.;
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 5, c.p.c.
Con il

4 ° motivo denunzia violazione e

falsa

applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi
in quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini
di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in
casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario
(o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi)
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali

4

applicazione dell’art. 2, comma 12 lett. h) L. n. 481 del

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pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela

esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui
all’art. 6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia
comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di
servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione,
e conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene,

il giudice dell’appello ha disatteso il

suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo
alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del

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dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,

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contratto

di

utenza,

e

conseguentemente

ravvisando

sussistente il lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione
in relazione, con assorbimento dei restanti motivi.

la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con
il rigetto della domanda originaria del Di Lorco Sgambati, la
cui infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le spese del giudizio di merito possono essere
integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
originaria del Di Lorco Sgambati. Compensa le spese dei gradi

6

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,

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di merito. Condanna il Di Lorco Sgambati al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre ad

Roma, 13/3/2014

accessori come per legge.

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