Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15984 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/06/2021), n.15984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21949-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI, 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 622/2014 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata

il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate in data 14 aprile 2010 notificava ad A.A. l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), con il quale procedeva al recupero delle ordinarie imposte di registro ed ipotecaria dovute in relazione all’atto di acquisto di fondo rustico, stipulato il 20 dicembre 2006 e registrato in data 9 gennaio 2007, con il trattamento tributario agevolato previsto per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina ex L. n. 604 del 1954. Con tale atto impositivo l’Ufficio disconosceva le agevolazioni fiscali, invocate in atto ed applicate in sede di registrazione sulla base dell’attestazione provvisoria rilasciata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, poichè il contribuente non aveva presentato, nel termine di tre anni dalla registrazione del contratto, il certificato definitivo rilasciato dall’Ispettorato ora citato, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4. In data 28 maggio 2010 (dopo la notifica dell’avviso di liquidazione, avvenuta come detto il 14 aprile 2010) il contribuente provvedeva a depositare presso l’Agenzia delle Entrate, il predetto certificato definitivo rilasciato dall’I.P.A. al medesimo contribuente in data 8 giugno 2009 (circa sette mesi prima della scadenza del termine triennale decorrente dalla registrazione del contratto, spirato il 9 gennaio 2010).

1.1. Con ricorso proposto il 4 giugno 2010 il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione sopra riportato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sostenendo che il termine triennale di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, non fosse perentorio per cui la tardiva presentazione del certificato definitivo rilasciato dall’IPA non avrebbe potuto determinare la decadenza dai benefici fiscali previsti da detta legge. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il termine di tre anni, previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4 per la produzione del certificato definitivo, ha natura perentoria e decadenziale. L’Ufficio evidenziava, inoltre, che la tardiva presentazione del certificato definitivo non era dipesa dall’omissione dell’I.P.A. (che anzi aveva rilasciato il predetto certificato in data 8 giugno 2009, in tempo utile per la presentazione entro il triennio dalla registrazione, inutilmente spirato il 9 gennaio 2010), ma era dovuta unicamente alla dimenticanza inescusabile del contribuente. In data 16 febbraio 2011 il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali deduceva che la L. n. 25 del 2010 aveva sostanzialmente modificato la L. n. 604 del 1954, art. 2 eliminando, in particolare, l’obbligo di presentare l’apposita certificazione definitiva attestante il possesso dei requisiti necessari per fruire delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina. Con sentenza n. 192/10/11 la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso motivando sul fatto che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, originariamente previste dalla L. n. 604 del 1954, sono state più volte prorogate negli anni ed hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009 quando, con il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, (convertito con L. n. 25 del 2010) è stato introdotto un nuovo regime agevolativo per il quale non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, nn. 1), 2) e 3), previste dalla citata L. n. 604 (tra cui la qualità dell’acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro) e viene meno anche la funzione della certificazione, prevista dalla stessa L. n. 604, successivi artt. 3 e 4 da parte dell’Ispettorato provinciale competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti e, pertanto, ai fini del riconoscimento del regime agevolato in contestazione, non è più necessaria tale certificazione.

1.3. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con sentenza n. 622/11/14, rigettava l’appello confermando il venir meno dell’obbligo preesistente per effetto dello jus superveniens; in particolare, ha ritenuto che la L. n. 25 del 2010, con l’art. 2 comma 4-bis, di conversione del D.L. n. 194 del 2009, avesse fatto venir meno l’obbligo del deposito del certificato sopra citato, tenuto in conto anche che la limitazione temporale di efficacia della norma (“ai fini della fruizione delle agevolazioni… non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2 nn. 1), 2) e 3) previste dalla L. n. 604 del 1954… fino al 31 dicembre 2010”) era stata abrogata con la successiva L. n. 220 del 2010 (finanziaria 2011).

1.4. Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

1.5. Il controricorrente ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. L’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), artt. 19 e 21, art. 24, commi 2 e 4, art. 20, commi 1 e 2, art. 16, commi 2 e 3, artt. 22,23 e 32, e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ritenendo che il contribuente abbia introdotto – con memoria illustrativa non notificata – un ulteriore motivo sull’abrogazione dell’obbligo di deposito del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario, da considerarsi tardivo in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 124 che veniva ripreso dai giudici d’appello per la decisione.

2.1. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, conv. con modif. in L. n. 25 del 2010, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, e L. n. 604 del 1954, artt. 3,4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, citando la propria risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010, con la quale, rispondendo ad apposito quesito, si chiarisce la reale portata della nuova disciplina derivante dal D.L. n. 194 del 2009, conv. con modif. in L. n. 25 del 2010, da applicarsi solo per gli atti stipulati tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2010.

2.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3,4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sul termine triennale decorrente dalla registrazione dell’atto.

3. Il secondo motivo è fondato ed assorbe gli altri due.

3.1 Con orientamento consolidato, condiviso da questo collegio, la Corte ha affermato che “In tema di agevolazioni tributarie, l’obbligo di deposito del certificato dell’ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis che è stato introdotto con la legge di conversione L. n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale” (Cass. nn. 21842 del 2016 e 21291 del 2020).

3.2. Sulla base di detto principio la pronuncia impugnata non appare corretta, non potendo applicarsi la norma che ha escluso, ai fini dell’agevolazione richiesta ai sensi della L. n. 604 del 1954, l’obbligo di deposito della certificazione eventualmente rilasciata dall’Ispettorato provinciale agrario con efficacia retroattiva, come invece risulta dalla sentenza impugnata.

3. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, in ragione dell’andamento della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 2.200,00 Euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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