Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15984 del 01/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 01/08/2016), n.15984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30274-2014 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CLAMINIA 1 presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A., già PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 11005/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2014 r.g.n. 5872/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11005/2013, pubblicata il 7 gennaio 2014, la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, respingeva il ricorso di primo grado, con il quale C.A. aveva impugnato il licenziamento intimatogli da Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. (in seguito ENI S.p.A.), con lettera del 5/1/1999, per giusta causa consistita nell’assenza ingiustificata dal servizio protrattasi ininterrottamente dal 2/12/1998 al 5/1/1999, con la condanna al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.

La sentenza di annullamento aveva cassato la precedente pronuncia della stessa Corte di merito, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, aveva accolto l’appello del C., per vizio di motivazione, sul rilievo che tale pronuncia, in modo apodittico, e senza tener conto di risultanze documentali contenenti elementi di segno contrario (desumibili dalla lettera di giustificazioni del lavoratore e dall’esposizione in fatto di cui al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.), aveva attribuito decisiva rilevanza alla deposizione del teste L., il quale aveva dichiarato, in maniera contrastante con le acquisizioni documentali, che la moglie del ricorrente gli aveva telefonato il (OMISSIS) per comunicare lo stato di detenzione del marito e che in seguito si era incontrato con la stessa nel corridoio dell’azienda, non sapendo peraltro riferire se quest’ultima avesse parlato dei fatti anche con il responsabile di esercizio, a cui, proprio in virtù del ruolo ricoperto, tale comunicazione doveva essere trasmessa.

La Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, riesaminato il materiale probatorio, accertava come la deposizione del L., oltre a non aver trovato riscontro in quelle degli altri testi escussi, desse luogo a molteplici e concreti dubbi di attendibilità, sia sul piano della coerenza interna che su quello del rapporto con la stessa ricostruzione dei fatti proposta dal lavoratore.

La Corte di appello esaminava inoltre la lettera di giustificazioni (OMISSIS), pervenendo alla conclusione che dalla stessa, di valore decisivo nel descritto contesto probatorio, doveva desumersi che solo in tale data il C. aveva comunicato le ragioni che gli avevano impedito di recarsi al lavoro e di rendere la propria prestazione lavorativa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il C. con tre motivi; ENI S.p.A. (già Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 112 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, il ricorrente deduce che gli elementi riscontrati nella lettera di giustificazione del (OMISSIS) e le deduzioni contenute nel ricorso ex art. 700 c.p.c., difettando dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non potevano assumere valore decisivo, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, al fine di ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste L. e dalla moglie del ricorrente, R.S., i quali in momenti diversi avevano confermato che l’azienda era venuta a conoscenza dell’arresto e, quindi, dell’assenza dal lavoro del dipendente nei giorni immediatamente successivi.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere fornito alcuna motivazione su fatti e circostanze rilevanti ai fini del decidere e, in modo particolare, per non avere preso in considerazione la deposizione del teste L. e non avere comunque ritenuto la telefonata dal medesimo ricevuta, da parte della sig.ra R., sufficiente per la comunicazione dell’assenza del marito; e altresì per non avere spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto rilevante che quest’ultima si fosse recata in azienda, posto che i responsabili avevano già avuto notizia dell’arresto tramite la stampa locale e tramite la telefonata della R. in data (OMISSIS).

Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per averne disposto la condanna alle spese di lite anche dei precedenti gradi di merito, posto che il ricorso incidentale della società non aveva formulato alcuna critica sul punto e che la sentenza di annullamento aveva rimesso alla Corte di appello di Roma la quantificazione delle sole spese del giudizio di cassazione e di quelle eventualmente dovute per il giudizio di rinvio.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Alla loro esposizione il ricorrente premette la considerazione che la sentenza impugnata, in quanto resa nel giudizio rescissorio e cioè in un giudizio strettamente correlato con quello rescindente, dovrebbe essere vagliata secondo la formulazione originaria del vizio di motivazione, antecedente la modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nonostante che la stessa sia stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria in epoca successiva all’11 settembre 2012, data di entrata in vigore della modifica.

Il rilievo è infondato.

Premesso che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012, si osserva che, non essendo stata prevista alcuna norma speciale avente ad oggetto la disciplina del ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, questo deve ritenersi regolato, quanto ai motivi deducibili, dall’art. 360 c.p.c. nella formulazione vigente al tempo della proposizione dell’impugnazione.

In tal senso si è già espressa questa Corte con ordinanza n. 22301/2008, in cui si è affermata l’applicabilità dell’art. 366 bis c.p.c., e quindi la necessità della formulazione dei quesiti di diritto, anche al ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

Inoltre, è stato ritenuto da questa Corte che, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa posteriori, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (Cass. 15 febbraio 2011 n. 3688).

Ne consegue che la tesi del ricorrente non può essere accolta, poichè l’evidenziata natura “chiusa” del giudizio di rinvio comporta soltanto la non proponibilità, nell’ambito dello stesso, di questioni diverse da quelle già trattate in precedenza e rimesse in discussione dalla sentenza di legittimità, ma non anche l’ultrattività dei motivi di impugnazione deducibili, connotato estrinseco della decisione, che in base al generale principio processuale tempus regit acta è regolato dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della relativa pronunzia.

Tale soluzione risulta, del resto, coerente al principio, desumibile da ripetute pronunzie di questa Corte (n. 14892/00; n. 13833/02; n. 1824/05; n. 4018/06), secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase processuale, di natura rescissoria (nei limiti posti dalla sentenza rescindente), funzionale all’emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi, modificandola o riformandola, alla precedente, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. 18 dicembre 2014 n. 26654). Ciò premesso, i motivi in esame risultano inammissibili.

Essi, infatti, si dichiarano formulati, e comunque si sostanziano, nella denuncia di un vizio di motivazione secondo lo schema normativo di cui all’art. 360, n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il citato D.L. n. 83 del 2012, pur in presenza di sentenza di appello depositata il 7 gennaio 2014.

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Anche il terzo motivo non può essere accolto.

E’, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’indirizzo, per il quale, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

E’ stato, inoltre, ripetutamente chiarito che “il principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, sull’effetto espansivo della riforma o cassazione parziale, comporta che l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorchè limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell’esito finale della lite” (cfr., fra le molte, Cass. 14 ottobre 1993 n. 10133).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016

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