Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15983 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 15983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10259/2016 proposto da:

A&G SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5494/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 6428/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della A&G srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2006. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato non si fondava soltanto sullo scostamento del “dichiarato” dallo studio di settore, ma anche su dirette investigazioni dell’Ente impositore presso la società contribuente e comunque su di una base indiziaria ulteriore che non risultava smentita dalla parte appellata (peraltro contumace in secondo grado).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vi è doglianza di vizio motivazionale, poichè la CTR ha omesso l’esame di fatti decisivi controversi (minimo scostamento dallo studio di settore, inizio dell’attività, zona di esercizio dell’impresa, sconti/vendite promozionali, disagio della circolazione stradale).

La censura è fondata.

Infatti, come denunciato, la sentenza impugnata non corrisponde allo standard del “minimo costituzionale” della motivazione della pronuncia giurisdizionale (cfr. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), posto che nella sua sbrigativa ed apodittica argomentazione ha completamente pretermesso ogni considerazione sugli elementi fattuali difensivi addotti in prime cure dalla ricorrente ossia in particolare le percentuali di scostamento dallo studio di settore, la zona di esercizio dell’impresa, gli effetti economici degli sconti/promozioni, i disagi nella circolazione stradale, dedicando soltanto un breve ed inconcludente accenno alla questione della data effettiva di inizio dell’attività.

Risultando quindi omesso l’esame di fatti decisivi e controversi, deve affermarsi appunto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR non ha assolto il suo obbligo di motivazione nel “minimo costituzionale”.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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