Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15983 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 21/07/2011), n.15983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

F.P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Ruffini

2/A, presso lo studio dell’avv. Tommaso Raccuglia, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero degli Affari Esteri, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/7/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l’avvocato dello Stato De Giovanni;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE Ennio Attilio, il quale ha

concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e, in

subordine, per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con avviso pubblicato in data 26/6/2008, il Ministero degli Affari Esteri ha bandito la selezione per la nomina di un esperto da inviare in Pakistan per il periodo di un anno rinnovabile;

che l’ing. F.P.L. ha dichiarato la sua disponibilità, ma è stato giudicato non idoneo dall’organo incaricato di esaminare le domande;

che contro tale valutazione l’ing. F. ha proposto ricorso al TAR e dopo il deposito di ulteriori motivi aggiunti, ha notificato istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler indicare il giudice destinato a conoscere la controversia;

che il Ministero degli Affari Esteri ha resistito con controricorso con il quale ha sostenuto la devoluzione della causa al giudice amministrativo ed, ancor prima, la inammissibilità del regolamento perchè nel processo a quo non era stato avanzato nessun dubbio sulla giurisdizione dell’adito TAR;

che anche il PG ha concluso in tal senso;

che così riassunte le rispettive posizioni del Procuratore Generale e delle parti private, che hanno depositato entrambe memoria, osserva innanzitutto il Collegio che l’istanza di cui all’art. 41 cod. proc. civ. rappresenta lo strumento giuridico per definire subito la questione della giurisdizione, per cui può essere presentata pure dall’attore del giudizio a quo sempre che, ben s’intende, non costituisca un espediente pretestuoso, ma corrisponda ad un reale interesse che, a sua volta, può derivare non soltanto dalla proposizione di contestazioni nel giudizio di merito, ma anche da un’effettiva opinabilità della fattispecie o dall’assenza di precedenti specifici o dalla contraddittorietà dei medesimi;

che nel caso di specie, il ricorrente ha giustificato la proposizione del regolamento con delle considerazioni che non appaiono affatto manifestamente infondate ma, tutt’al contrario, da condividere;

che a questo proposito giova rammentare che in base alla L. 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministero degli Affari Esteri può stipulare contratti a termine di diritto privato per l’assunzione di esperti esterni da impiegare nell’attuazione di programmi od interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

che tali esperti possono essere utilizzati anche per missioni all’estero di durata superiore ai quattro mesi e la loro nomina deve avvenire secondo una procedura non disciplinata dalla L. n. 49 del 1987, ma dal suo regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 177 del 1988, che all’art. 33 si limita a stabilire che: “il Comitato direzionale approva i nominativi degli esperti inviati nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi, sulla base di una relazione dell’Unità tecnica centrale di cui all’art. 12 della legge. Detta relazione contiene una motivata valutazione dei titoli e capacità professionali dell’esperto in riferimento ai compiti che si intenderebbe affidargli, per i quali viene indicata la data sia pure approssimativa di inizio e la durata.

La richiesta viene trasmessa al Comitato direzionale con congruo anticipo in modo che possa deliberare prima dell’inizio della missione”;

che i successivi ordini di servizio hanno fissato ulteriori passaggi intermedi che soprattutto se valutati alla luce degli adempimenti previsti ed, in particolare, della finalità meramente propositiva della relazione finale, non valgono ad integrare un vero e proprio concorso che, come più volte stabilito da questa Corte, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti e la redazione di una graduatoria finale vincolante per l’Amministrazione (C. cass. nn. 5536 del 2004, 11348 del 2005, 8950 del 2007 e 5920 del 2008);

che dovendosi perciò escludere la possibilità di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che, com’è noto, non gliel’attribuisce con riferimento ad ogni tipo di procedura per l’assunzione alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ma soltanto a quelle destinate a svolgersi mediante concorso, rimane u-nicamente da verificare se per caso la selezione degli esperti postuli comunque l’esistenza di poteri amministrativi tali da comportare, per tale via, la devoluzione delle relative contraversie a giudice amministrativo;

che a tale riguardo non può trascurarsi che sia pure in fattispecie riguardante il mancato rinnovo di esperti assunti con contratto quadriennale, queste Sezioni Unite hanno affermato in termini generali che il sistema delineato dalla normativa di settore non pone l’Amministrazione degli Affari Esteri in condizioni di supremazia in quanto anche nella fase preordinata alla costituzione del rapporto, la relazione fra le parti rimane di natura paritetica, con la conseguenza che stante la esclusione di qualsiasi connotazione pubblicistica, la posizione autoritativa e discrezionale del Ministero è assimilata a quella dei privato datore di lavoro, mentre quella dell’aspirante (alla nomina od al rinnovo), deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato da riportare, quanto alla tutela giudiziale, nella più ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 cod. civ., (C. cass. SU 15487 del 2003 ed altre conformi);

che trattandosi di principio applicabile anche nel caso di specie, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale sono rimesse le parti anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dei giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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