Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15982 del 27/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 15982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10117-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1149/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONILE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 117/11/07 della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso di M.P.N. contro l’avviso di rettifica IVA 1995. La CtR osservava in particolare che, in caso di registrazione delle fatture solo su supporto magnetico nel regime vigente per l’annualità fiscale verificata, non poteva essere esclusa la detrazione dell’IVA passiva come preteso dall’Agenzia delle entrate con l’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 25, poichè la CFR ha affermato il principio che costituisce violazione meramente formale la mancata registrazione cartacea delle fatture di acquisto nella annualità fiscale 1995 e quindi a legislazione in allora vigente, sicchè non ne potevano derivare conseguenze sul piano della detraibilità correlativa alle fatture stesse.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di regolarità fiscale della contabilità d’impresa, il D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 342 del 2000, prevede che “a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativa all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Ne consegue che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all’esercizio corrente e purchè in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all’esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva considerato illegittima la detrazione dell’IVA per operazioni annotate sui registri meccanografici ma i cui supporti cartacei non erano stati stampati pur essendo la operazione medesima relativa all’anno precedente)” (Sez. 5, Sentenza n. 22851 del 10/11/2010, Rv. 615624 – 01; conformi Sez. 5, Sentenza n. 20442 del 06/10/2011, Rv. 619623 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22187 del 30/10/2015, Rv. 637182 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 25871 del 23/12/2015, Rv. 638196 – 01).

Trattandosi pacificamente nel caso di specie di una verifica effettuata nel 1999, ne deriva che la sentenza impugnata collide radicalmente con tale principio di diritto, poichè ha ritenuto meramente formale una violazione che invece doveva considerarsi sostanziale e perciò inibente la detrazione IVA contestata.

Ciò appunto in quanto detta facoltà di non registrazione cartacea poteva avere effetto sostanziale soltanto in relazione alla stessa annualità della verifica e non, come nel caso di specie, rispetto ad un’annualità precedente.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario del contribuente deve essere rigettato.

Tenuto conto dell’esito favorevole al contribuente dei gradi di merito, le correlative spese processuali possono essere compensate.

Le spese del presente giudizio invece seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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