Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15982 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. un., 21/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 21/07/2011), n.15982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R., P.M. e R.M., elettivamente

domiciliati in Roma, via Vittoria Colonna 32, presso lo studio

dell’avv. Menghini Mario, che li rappresenta e difende per procura in

atti unitamente all’avv. Roberto Carapelle;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Fondazione Ordine Mauriziano;

-intimata –

per ia cassazione della sentenza n. 1413/2006, depositata il

27/9/2006 dalla Corte di appello di Torino.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/7/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Menghini;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dr. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con avviso del 3/1/2002, l’Ordine Mauriziano ha bandito un concorso interno per 20 posti di collaboratore tecnico professionale di categoria D, riservato ai dipendenti con almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore;

che vi sono stati ammessi anche i sigg. ri D.R., M. P. e R.M., i quali si sono rispettivamente classificati al primo, quinto e nono posto della graduatoria;

che a seguito di contrasti con l’Assessorato alla Sanità, secondo il quale l’anzianità minima non poteva essere inferiore ai cinque anni, l’Ordine Mauriziano ha emesso le delibere nn. 6/36 e 5/37, con la prima delle quali ha nominato subito i vincitori che avevano già maturato il quinquennio di permanenza nel profilo di provenienza;

che con la seconda delibera, l’Ordine Mauriziano ha invece disposto che gli altri vincitori sarebbero passati nella categoria superiore al momento del compimento dei cinque anni, che per il D. ed i P. sarebbero scaduti il 12/1/2003 e per il R. il 18/5/2003; che alle predette scadenze, però, i predetti dipendenti non hanno avuto nessun avanzamento, per cui si sono rivolti al Tribunale di Torino per ottenere la condanna dell’Ordine al conferimento della superiore qualifica ed al pagamento delle relative differenze retributive;

che il convenuto (cui è poi subentrata nel corso del processo la Fondazione Ordine Mauriziano), si è costituito eccependo, fra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che il Tribunale ha tuttavia respinto l’eccezione ed accolto la domanda dei dipendenti;

che su gravame della Fondazione, la Corte di appello di Torino ha però riformato la pronuncia di primo grado, declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; che il D., il P. ed il R. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo che da parte loro avevano azionato un vero e proprio diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario;

che la Fondazione Ordine Mauriziano non ha svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno ormai da tempo chiarito che in tema d’impiego pubblico privatizzato, la residuale giurisdizione del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione od al passaggio di area e va dall’inizio delle operazioni fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei senza estendersi al successivo atto di nomina (C. cass. nn. 7859 del 2001, 2954 del 20029332 del 2002 e 1989 del 2004);

che nel caso di specie, i ricorrenti non hanno censurato in alcun modo lo svolgimento del concorso ed il suo esito, ma sono anzi partiti dal presupposto della definitività della graduatoria per affermare, sulla base di essa e della Delib. n. 5 del 1937, l’obbligo della controparte di inquadrarli nella categoria D e corrispondere loro le relative differenze retributive;

che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che si tratta di una vicenda svoltasi per intero in epoca successiva al 30/6/1998, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa dal D., dal P. e dal R.;

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dei giudice ordinario, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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